Obbligo di Assicurazione per Calamità Naturali – Dettagli, Adempimenti e Sanzioni


A partire dal 1° gennaio 2025, entrerà in vigore l’obbligo per tutte le imprese operanti in Italia di stipulare una polizza assicurativa contro i danni causati da calamità naturali, in conformità a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e seguenti della Legge n. 213/2023).
Nello specifico, il comma 101 cita testualmente:

“Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.
L’obbligo riguarda dunque tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano. L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:
– terreni e fabbricati;
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali.
Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali: – sismi;
– alluvioni;
– frane;
– inondazioni;
L’obbligo non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli, per i quali l’assicurazione rimane facoltativa.


Il mancato adempimento a questo obbligo escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di danni derivanti da eventi catastrofici.
L’obbligo scatterà ufficialmente dal 1° gennaio 2025, ma le imprese devono stipulare le polizze entro la fine del 2024 per evitare sanzioni. Le polizze potranno includere un eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l’impresa e l’assicurazione.
Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte. Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 1° gennaio 2025.


Lo schema di decreto interministeriale, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato presentato ai rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive nei giorni scorsi: il testo definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni,
esondazioni, terremoti e frane).
Prevede che le imprese assicurative non possano rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese, rispettando i limiti della loro tolleranza al rischio e delle necessità di solvibilità complessiva. Inoltre, il decreto implementerà quanto già previsto dal ddl ricostruzione, introducendo l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofici. Questa disposizione è volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni e permettere alle imprese di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.

I premi assicurativi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto delle caratteristiche geografiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Saranno utilizzati modelli predittivi per valutare l’evoluzione della probabilità di accadimento degli eventi catastrofici e la vulnerabilità dei beni, con aggiornamenti periodici per riflettere l’evoluzione dei valori economici e la modellazione del rischio.
Per garantire trasparenza e concorrenzialità, le compagnie assicurative saranno obbligate a fornire al pubblico il documento informativo e le condizioni di contratto sia nei punti vendita sia sui loro siti internet. Le polizze possono prevedere limiti di indennizzo, in base alla fascia di rischio, come per somme assicurate fino a 1 milione di euro, per cui l’indennizzo sarà pari alla somma assicurata.

Capacità di assunzione del rischio e ruolo della SACE
SACE S.p.A. è la società a controllo pubblico specializzata nella promozione e sostegno dell’internazionalizzazione e della competitività delle imprese italiane. Fa parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e offre una vasta gamma di servizi, tra cui assicurazione del credito, protezione dagli investimenti e riassicurazione. Lo schema di decreto sull’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali prevede che SACE sia autorizzata a riassicurare il
rischio assunto dalle compagnie assicurative, garantendo una copertura fino al 50% degli indennizzi per ridurre il rischio che grava sulle assicurazioni primarie. Questo aiuterebbe a stabilizzare il mercato e ad aumentare la disponibilità di polizze obbligatorie per le imprese italiane.

Obbligo assicurazione e sanzioni previste
Le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione contro i danni causati da calamità naturali sono strutturate su due livelli: sanzioni per le imprese e sanzioni per le compagnie assicurative.
Per le imprese che non stipuleranno l’assicurazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2024, la conseguenza principale sarà l’esclusione da contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie. In altre parole, le imprese non assicurate non potranno beneficiare di alcun supporto economico pubblico in caso di danni causati da eventi catastrofici.
Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste ultime sono obbligate a stipulare le polizze con le imprese, e non possono rifiutare di farlo. In caso di rifiuto o elusione di questo obbligo, le compagnie potranno essere sanzionate con una multa amministrativa compresa tra 100.000 e 500.000 euro. Inizialmente, il valore massimo della sanzione era previsto fino a 1 milione di euro, ma durante l’iter legislativo l’importo è stato ridotto.
Queste sanzioni hanno l’obiettivo di assicurare che tutte le imprese possano accedere a una copertura adeguata contro i rischi derivanti da eventi catastrofici e garantire l’efficacia della normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, riducendo al minimo il rischio di inadempimenti da parte delle imprese o delle compagnie assicurative coinvolte.


Il decreto attuativo sull’obbligo assicurazione in sintesi
Di seguito una sintesi della bozza di decreto.
Articolo 1: definizioni varie
Viene definito l’obbligo per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali entro il 31 dicembre 2024. Specifica anche i tipi di beni coperti, tra cui terreni, fabbricati, impianti e macchinari.
Articolo 2: determinazione dei premi assicurativi
L’articolo specifica che i premi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, in base alle caratteristiche del territorio e alla vulnerabilità dei beni assicurati. Saranno utilizzati modelli predittivi per tenere conto
dell’evoluzione del rischio.
Articolo 3: eventi calamitosi e catastrofali e obblighi delle compagnie assicurative
Le compagnie assicurative non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese. Dovranno inoltre rispettare i limiti di tolleranza al rischio e garantire la disponibilità di contratti assicurativi per tutte le aziende soggette all’obbligo.
Articolo 4: determinazione dei premi
Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto di una serie di variabili (ubicazione, serie storiche, mappe di pericolosità/rischiosità, modelli predittivi, ecc.).
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità.
Articolo 5: riassicurazione da parte di SACE
SACE sarà autorizzata a riassicurare i rischi assunti dalle compagnie assicurative per ridurre il rischio e favorire l’adesione delle compagnie assicurative alla stipula delle polizze obbligatorie.
Articoli 6 e 7: massimali di indennizzo
L’articolo definisce i limiti di indennizzo per le polizze, prevedendo massimali differenti a seconda dell’entità del rischio assicurato e delle somme coperte.
Articolo 7: sanzioni per il mancato adempimento
Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo da parte delle imprese e delle compagnie assicurative includono l’esclusione dai contributi pubblici e multe amministrative comprese tra 100.000 e 500.000 euro per le compagnie.
Articolo 8: trasparenza
Le imprese di assicurazione mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale.
Articoli da 9 a 12
Gli ultimi articoli forniscono ulteriori dettagli: operatività della riassicurazione da parte di SACE, approvazione dello
schema di convenzione, disposizioni transitorie e finali.


Siamo in attesa della pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che fornirà ulteriori dettagli operativi.