Vi segnaliamo una recente pronuncia della Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza 9 luglio 2025, n. 831, che affronta il tema dell’installazione di una pergotenda su balcone condominiale, oggetto di contestazione per presunta violazione delle distanze legali, del decoro architettonico e del regolamento condominiale.
La vicenda processuale
Una condomina aveva citato in giudizio la vicina per ottenere la rimozione di una pergotenda in ferro a sostegno di tendaggi, sostenendo che si trattasse di costruzione abusiva e lesiva del decoro e delle distanze.
Il Tribunale di Sulmona (sent. n. 173/2024) aveva rigettato la domanda, ritenendo l’opera “completamente retrattile, finalizzata alla protezione dal sole e dagli eventi atmosferici, riconducibile alle attività edilizie liberamente realizzabili senza titolo abilitativo”.
La condomina ha proposto appello, ma la Corte lo ha rigettato confermando integralmente il primo grado.
I principi affermati dalla Corte
La Corte d’Appello ha chiarito che:
Non si tratta di costruzione: la pergotenda, costituita da struttura leggera e smontabile, non realizza nuova volumetria, non crea intercapedini e non è assimilabile a veranda o locale chiuso. La sua funzione principale è la tenda, mentre l’intelaiatura è mero accessorio.
Decoro architettonico: l’opera, “di scarso impatto visivo, con colori armonizzati alla facciata (bianco e marrone/verde)”, non altera l’estetica complessiva dell’edificio, privo di particolare pregio artistico. La Corte ricorda che il decoro si valuta in base all’armonia d’insieme e che solo un contrasto evidente con i tratti estetici può determinare violazione.
Regolamento condominiale: la clausola invocata, che vieta varianti pregiudizievoli per estetica o stabilità, non può essere interpretata in senso assoluto. Le limitazioni al godimento della proprietà esclusiva devono risultare chiaramente dai titoli e, in mancanza, prevale il diritto del singolo condomino a migliorare l’uso della propria porzione.
Distanze e vedute: la pergotenda non integra costruzione ai sensi degli artt. 873 e 907 c.c., né lede il diritto di veduta. La Corte richiama Cass. 22838/2005 e altre, ribadendo che nei rapporti condominiali l’applicazione delle distanze va valutata in concreto, in base alla struttura e all’uso dei luoghi. Non si configura neppure un diritto di veduta panoramica, in assenza di servitù costituita o trascritta.
Decisione finale
L’appello è stato respinto, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese.
Implicazioni pratiche
Alla luce di questa decisione:
Le tende da sole e pergotende retrattili, prive di chiusure fisse e con struttura leggera e amovibile, non sono considerate costruzioni: non si applicano le norme sulle distanze e, di regola, non richiedono autorizzazioni edilizie.
L’impatto estetico va valutato caso per caso: solo interventi in evidente contrasto con le linee dell’edificio possono violare il decoro architettonico.
È fondamentale verificare sempre se il regolamento condominiale contenga prescrizioni specifiche (colori, uniformità delle tende, divieti espliciti).
In assenza di servitù costituite, le lamentele per perdita di veduta o panorama non trovano fondamento giuridico.
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