Con la presente si ritiene opportuno fornire un aggiornamento interpretativo di particolare rilievo per il settore, alla luce della recente sentenza del TAR Lazio n. 6143 del 2 aprile 2026 , che affronta in modo approfondito il tema della qualificazione edilizia delle cosiddette “pergotende”.
La pronuncia si inserisce in un contesto normativo recentemente aggiornato (art. 6, comma 1, lett. b-ter del DPR 380/2001, come modificato dal DL 69/2024 – “Salva Casa”) e conferma, con estrema chiarezza, un principio fondamentale: non tutte le strutture denominate commercialmente “pergotenda” rientrano automaticamente nell’edilizia libera.
Il principio generale ribadito dal TAR
Il TAR chiarisce che la qualificazione di un’opera non dipende dalla denominazione commerciale, bensì dalle caratteristiche costruttive e funzionali effettive del manufatto.
In particolare, la pergotenda può rientrare in edilizia libera solo quando:
- la funzione principale è la schermatura solare e la protezione dagli agenti atmosferici;
- l’elemento principale è la tenda (telo);
- la struttura portante ha funzione meramente accessoria;
- non si genera un nuovo volume o una superficie stabile.
Diversamente, si ricade nell’ambito degli interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo.
Requisiti essenziali della “vera” pergotenda
La sentenza richiama un orientamento ormai consolidato secondo cui la pergotenda deve essere:
- una struttura leggera e non stabilmente infissa;
- dotata di copertura retrattile realmente amovibile;
- priva di elementi rigidi permanenti;
- non idonea a creare uno spazio chiuso o stabilmente configurato.
Elemento centrale è la distinzione tra:
- retrattilità reale (ammessa)
- semplice orientabilità o mobilità parziale (non sufficiente)
Il TAR evidenzia infatti che lamelle orientabili non equivalgono a copertura retrattile, se non sono completamente rimovibili senza smontaggio.
Quando NON è più pergotenda (caso concreto)
Nel caso esaminato, il TAR ha escluso la qualificazione come pergotenda perché la struttura:
- era composta da elementi metallici rigidi e di dimensioni rilevanti;
- risultava stabilmente ancorata all’edificio;
- aveva copertura con lamelle orientabili ma non retrattili;
- era predisposta per la chiusura laterale (vetrate);
- determinava un ampliamento dello spazio fruibile;
- alterava prospetti e sagoma dell’edificio.
In presenza di tali elementi, l’opera è stata qualificata come:
👉 intervento di ristrutturazione edilizia, soggetto a titolo abilitativo (permesso di costruire o SCIA alternativa).
Edilizia libera: limiti operativi concreti
La sentenza è particolarmente rilevante perché chiarisce che:
- il riferimento normativo all’edilizia libera non è automatico;
- il Glossario dell’edilizia libera (DM 2 marzo 2018) non è sufficiente da solo a qualificare l’intervento;
- è sempre necessaria una valutazione caso per caso.
Viene inoltre ribadito che:
- anche strutture potenzialmente chiudibili possono essere considerate edilizie se idonee a creare un ambiente stabile;
- la sola assenza attuale di chiusure non è sufficiente.
Implicazioni per le aziende del settore
Alla luce della pronuncia, emergono alcune indicazioni operative di particolare importanza:
- è necessario prestare massima attenzione alla configurazione tecnica del prodotto;
- la comunicazione commerciale (es. “pergotenda”) non tutela da contestazioni;
- la progettazione deve tenere conto dei requisiti di:
- leggerezza
- amovibilità
- prevalenza del telo
- la presenza di:
- coperture rigide
- predisposizione a chiusure
- strutture importanti
può determinare la perdita del regime di edilizia libera.



