Sentenza Consiglio di Stato n. 2293/2026 – Chiarimenti su tettoie, pergole e titoli edilizi

Con la presente desideriamo richiamare la vostra attenzione su una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 2293/2026), che interviene in modo rilevante sul tema della qualificazione edilizia di tettoie, pergole e strutture assimilabili, con implicazioni dirette per il nostro comparto.

La sentenza conferma un orientamento ormai consolidato secondo cui tali strutture non possono essere automaticamente considerate pertinenze o elementi di arredo esterno, ma devono essere valutate caso per caso sulla base delle loro caratteristiche dimensionali, strutturali e dell’impatto sull’edificio e sul territorio.

In particolare, il Consiglio di Stato ribadisce che una tettoia o una pergola può essere considerata intervento edilizio libero solo quando presenta caratteristiche di effettiva leggerezza, dimensioni contenute e funzione accessoria evidente rispetto all’edificio principale. Al contrario, quando la struttura determina una modifica stabile e duratura dello stato dei luoghi, con creazione di volume o incidenza sull’assetto urbanistico, essa si configura come nuova costruzione e richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire.

Di particolare interesse è anche il chiarimento relativo alle cosiddette pergole bioclimatiche e strutture assimilabili: la loro qualificazione non dipende dalla tipologia commerciale o tecnologica, ma esclusivamente dall’effettivo comportamento edilizio e dall’impatto sull’immobile. In presenza di strutture ancorate stabilmente al suolo e non facilmente amovibili, il rischio di ricadere nella categoria della nuova costruzione è concreto.

La sentenza evidenzia inoltre che, in presenza di vincoli paesaggistici, l’assenza di autorizzazione preventiva non è automaticamente sanabile, soprattutto quando l’intervento comporta la creazione di nuovi volumi. In tali casi, non è possibile ricorrere all’accertamento di conformità ex post, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione.

Un ulteriore passaggio rilevante riguarda la natura dei provvedimenti sanzionatori: l’ordine di demolizione viene qualificato come atto dovuto e vincolato, che non richiede una particolare motivazione né una valutazione comparativa degli interessi, anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le aziende associate a prestare la massima attenzione nella fase di progettazione, proposta commerciale e installazione di tettoie, pergole e schermature assimilabili, verificando sempre preventivamente il corretto inquadramento edilizio e la necessità dei titoli abilitativi, soprattutto in presenza di vincoli urbanistici o paesaggistici.

ASSITES resta a disposizione per supportare le imprese nell’interpretazione normativa e nell’analisi dei casi specifici, anche alla luce del quadro in evoluzione che coinvolge il ruolo delle schermature solari all’interno dell’involucro edilizio.