Modifiche al D.Lgs. 81/2008 – Legge 11 marzo 2026, n. 34 – Entrata in vigore 7 aprile 2026

Con la presente si segnala che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 la Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante la legge annuale sulle piccole e medie imprese, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 7 aprile 2026.

Le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/2008 risultano già approvate e pubblicate, ma non ancora efficaci alla data odierna, e si concentrano su cinque ambiti specifici: articolo 30, articolo 37, articolo 3, articolo 55 e Allegato VII.

L’intervento normativo si sviluppa lungo quattro direttrici principali: la semplificazione dei modelli organizzativi per le imprese di minori dimensioni, il rafforzamento della formazione e dell’addestramento in chiave più pratica e tracciabile, una disciplina più puntuale del lavoro agile sotto il profilo della sicurezza e l’aggiornamento delle verifiche periodiche di alcune attrezzature.

Per datori di lavoro, consulenti, RSPP e HSE, il passaggio al 7 aprile 2026 rappresenta un momento utile per avviare una revisione delle procedure interne, con particolare riferimento alla modulistica per il lavoro agile, ai sistemi di registrazione dell’addestramento e agli scadenziari relativi alle verifiche delle attrezzature, mantenendo al contempo un monitoraggio sui modelli semplificati che l’INAIL sarà chiamato a predisporre entro 120 giorni.

Nel dettaglio, la modifica all’articolo 30 introduce il nuovo comma 5-ter, che richiama il principio di proporzionalità degli adempimenti rispetto alla dimensione aziendale. L’INAIL dovrà elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, rendendo più accessibile l’adozione dei MOG senza modificarne l’impianto generale.

Sul fronte della formazione, l’intervento sull’articolo 37 è particolarmente operativo. Viene previsto che la formazione e l’addestramento possano essere svolti anche durante i periodi di cassa integrazione, e si introduce una nuova impostazione dell’addestramento stesso, che dovrà essere concreto, svolto da personale esperto, basato su prove pratiche e adeguatamente tracciato tramite apposito registro, anche informatizzato.

Un passaggio rilevante riguarda il lavoro agile. Con l’introduzione del comma 7-bis all’articolo 3, viene disciplinata in modo esplicito la prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, prevedendo l’obbligo per il datore di lavoro di fornire, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi a tale modalità, da consegnare anche al RLS.

A tale previsione si collega l’aggiornamento dell’articolo 55, che inserisce tra le violazioni sanzionate proprio il mancato adempimento di tale obbligo informativo, con conseguenze rilevanti sia sotto il profilo amministrativo che penale.

Infine, l’intervento sull’Allegato VII introduce una nuova previsione in materia di verifiche periodiche, includendo specifiche attrezzature e stabilendo la verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e per quelle utilizzate nelle operazioni in ambito agricolo.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le aziende associate a porre particolare attenzione ai seguenti aspetti operativi: l’evoluzione dei modelli INAIL per i MOG, l’organizzazione della formazione anche in costanza di CIG, la strutturazione e tracciabilità dell’addestramento, l’adeguamento delle informative sul lavoro agile e l’aggiornamento dei registri e delle scadenze per le verifiche delle attrezzature.

ASSITES resta a disposizione per eventuali approfondimenti tecnici e supporto operativo.