Indicazioni operative per le imprese del settore tende schermature solari chiusure oscuranti zanzariere e vetrate
Applicazione dal 27 settembre 2026
Riferimento Decreto legislativo 20 febbraio 2026 n 30
In sintesi
Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili le nuove disposizioni del Codice del Consumo contro le comunicazioni ambientali ingannevoli. Le imprese possono continuare a descrivere i benefici ambientali dei propri prodotti, ma ogni affermazione deve essere chiara, specifica, proporzionata e sostenuta da documenti verificabili.
La disciplina non riguarda soltanto pubblicità e campagne social. Può interessare siti internet, cataloghi, preventivi, schede prodotto, packaging, etichette, fiere, presentazioni commerciali, denominazioni e simboli che trasmettano al consumatore un messaggio ambientale.
Questa circolare fornisce un primo orientamento operativo. Non sostituisce la verifica legale del singolo messaggio né stabilisce che un determinato prodotto possieda automaticamente una prestazione ambientale.
Che cosa cambia
Il decreto legislativo n. 30 del 2026 recepisce la direttiva UE 2024 825 e modifica il Codice del Consumo. La riforma definisce le asserzioni ambientali e amplia l’elenco delle pratiche commerciali considerate ingannevoli o vietate. Il decreto è entrato in vigore il 24 marzo 2026, mentre le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026.
Per asserzione ambientale si intende, in sostanza, qualunque messaggio non obbligatorio che affermi o lasci intendere che un prodotto, un servizio o un’impresa abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente, sia meno dannoso rispetto ad altri oppure abbia migliorato nel tempo le proprie prestazioni ambientali.
A chi interessa
Le nuove regole si applicano alle pratiche commerciali tra imprese e consumatori. Riguardano quindi fabbricanti, distributori, rivenditori, installatori e operatori che promuovono o vendono a consumatori tende da sole, schermature tecniche, chiusure oscuranti, pergole, zanzariere, componenti e soluzioni vetrate. Nei rapporti esclusivamente tra imprese resta comunque necessario evitare pubblicità ingannevole e affermazioni non dimostrabili.
Le regole da applicare prima della pubblicazione
1 Evitare formule generiche
Espressioni come verde, ecologico, rispettoso dell’ambiente, sostenibile o amico della natura non devono essere usate da sole. Sono ammesse soltanto quando ricorrono i rigorosi presupposti previsti dalla norma e l’eccellenza ambientale pertinente può essere dimostrata.
2 Delimitare il messaggio
Indicare se il beneficio riguarda l’intero prodotto, il solo tessuto, il profilo, il motore, l’imballaggio, la fase d’uso oppure un particolare modello. Non estendere a tutta la tenda una caratteristica posseduta da un singolo componente.
3 Conservare la prova
Il fascicolo deve contenere dati, rapporti di prova, calcoli, certificazioni, schede tecniche o analisi pertinenti. La prova deve riferirsi al prodotto realmente commercializzato e alle condizioni descritte nel messaggio.
4 Spiegare numeri e confronti
Ogni percentuale deve indicare che cosa è stato misurato, rispetto a quale riferimento, con quale metodo e in quali condizioni. I confronti devono riguardare prodotti omogenei e usare criteri trasparenti.
5 Non presentare la legge come un pregio
Un requisito imposto dalla normativa a tutti i prodotti della categoria non può essere pubblicizzato come caratteristica ambientale esclusiva dell’azienda o del prodotto.
6 Controllare marchi e simboli
Le etichette di sostenibilità sono ammesse solo se basate su un sistema di certificazione conforme ai requisiti della norma oppure istituite da un’autorità pubblica. Un bollino ambientale creato autonomamente dall’impresa può risultare vietato.
Esempi per il settore
| Formula da controllare | Perché è rischiosa | Possibile formulazione più precisa |
| “Tenda ecologica” | Formula ambientale generica e non circoscritta. | “Tessuto contenente il 40% di poliestere riciclato, calcolato sul peso del tessuto”, se documentato e riferito al modello indicato. |
| “Riduce i consumi energetici del 30%” | Mancano edificio campione, clima, orientamento, vetrata, uso e metodo di calcolo. | “Nelle condizioni di prova o simulazione indicate nella scheda tecnica, la schermatura ha ridotto il fabbisogno di raffrescamento del 30% rispetto alla stessa vetrata priva di schermatura”. |
| “Protegge il pianeta” | Promessa ampia, assoluta e non verificabile. | Descrivere il dato concreto: composizione, durata, riparabilità, prestazione solare o riduzione misurata, precisandone l’ambito. |
| “Prodotto riciclabile” | Può far pensare che tutto il prodotto sia riciclabile e che esista una filiera effettivamente accessibile. | “Profili in alluminio riciclabili, previa separazione dagli altri componenti”, se corretto e supportato dalle informazioni di fine vita. |
| “A impatto zero” grazie a crediti di carbonio | È vietato affermare un impatto climatico neutro, ridotto o positivo del prodotto sulla base della compensazione delle emissioni. | Comunicare separatamente le emissioni effettivamente misurate e ridotte, con metodo, perimetro e periodo; non trasformare l’acquisto di crediti in una caratteristica climatica del prodotto. |
| “La schermatura riduce il surriscaldamento” | L’affermazione può essere corretta, ma va collegata alla configurazione e alla prova disponibile. | “La schermatura esterna limita gli apporti solari attraverso la vetrata; i valori prestazionali della configurazione sono riportati nella scheda tecnica”, allegando dati e metodo pertinenti. |
Dichiarazioni su obiettivi futuri
Dichiarazioni ambientali riferite a obiettivi futuri come: “azienda climaticamente neutra entro il 2030” o “produzione sostenibile entro il 2028” richiedono impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili. Devono essere accompagnati da un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e scadenze definite, risorse assegnate e verifica periodica da parte di un terzo indipendente. Un semplice proposito aziendale o una dichiarazione priva di piano non è sufficiente.
Il fascicolo a supporto della dichiarazione ambientale
Prima di diffondere un messaggio ambientale è opportuno creare un fascicolo interno collegato alla specifica campagna o scheda prodotto. Il fascicolo dovrebbe identificare il testo esatto della dichiarazione ambientale, il prodotto e i componenti interessati, il mercato e il pubblico destinatario, la fonte dei dati, il metodo di prova o di calcolo, le condizioni e i limiti, la data di validità, il responsabile dell’approvazione e la versione dei materiali pubblicati.
Per le prestazioni delle schermature possono essere pertinenti, secondo il contenuto del messaggio, dichiarazioni e schede tecniche del fabbricante, rapporti di prova, calcoli del fattore solare totale gtot della combinazione vetro schermatura, documentazione su composizione e contenuto riciclato, EPD ove disponibile e pertinente, istruzioni per uso manutenzione riparazione e fine vita. La sola presenza di un documento non autorizza dichiarazioni ambientali più ampie di quanto quel documento dimostri.
Controllo rapido in dieci domande
☐ 1. Il messaggio è rivolto direttamente o indirettamente a consumatori?
☐ 2. È chiaro se la duchiarazione ambientale riguarda il prodotto intero o un solo componente?
☐ 3. Il beneficio dichiarato è specifico e comprensibile?
☐ 4. Esiste una prova aggiornata riferita esattamente al modello commercializzato?
☐ 5. Metodo, confronto, percentuale e condizioni sono spiegati?
☐ 6. Il messaggio evita parole assolute o generiche non dimostrate?
☐ 7. La dichiarazione ambientale non presenta come distintivo un obbligo già previsto dalla legge?
☐ 8. Eventuali marchi di sostenibilità hanno una base ammessa dalla norma?
☐ 9. Le dichiarazioni sul futuro hanno piano, obiettivi, tempi e verifica indipendente?
☐ 10. Sito, catalogo, preventivo, social e scheda tecnica riportano informazioni coerenti?
Che cosa fare entro il 27 settembre 2026
1. Censire tutti i messaggi ambientali presenti su sito, social, cataloghi, schede prodotto, preventivi, stand fieristici, packaging e materiali dei rivenditori.
2. Classificare le dichiarazioni ambientali per prodotto, componente, prestazione, composizione, riciclabilità, durata, riparabilità, energia, clima ed emissioni.
3. Verificare per ogni frase la corrispondenza con prove aggiornate e con il corretto perimetro tecnico.
4. Correggere o sospendere le affermazioni generiche, assolute, non dimostrate o riferite impropriamente all’intero prodotto o all’intera impresa.
5. Approvare una procedura interna che coinvolga ufficio tecnico, marketing e direzione prima della pubblicazione.
6. Aggiornare le istruzioni fornite a rivenditori, installatori, agenti e soggetti che comunicano il prodotto per conto dell’impresa.
Fonti ufficiali e documenti da consultare
• Decreto legislativo 20 febbraio 2026 n 30 testo vigente su Normattiva
• Decreto legislativo n 30 del 2026 ricerca e formato PDF in Gazzetta Ufficiale
• Direttiva UE 2024 825 testo in italiano su EUR Lex
• Direttiva UE 2024 825 PDF ufficiale in italiano
• Commissione europea consumo sostenibile e responsabilizzazione dei consumatori
• AGCM pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole
Avvertenza
Le indicazioni hanno carattere informativo e costituiscono una prima guida all’adeguamento. In presenza di claim complessi, comparativi, climatici o riferiti all’intera organizzazione, si raccomanda una verifica tecnica e legale prima della diffusione.
Il nostro ufficio tecnico resta a disposizione degli associati per raccogliere quesiti e individuare gli aspetti applicativi di maggiore interesse per il settore.



