Pergotenda in condominio e decoro architettonico – quando può essere ordinata la rimozione della struttura – Corte di Appello di Roma (sentenza n. 2242 del 18 marzo 2026)

Si segnala una recente e rilevante pronuncia della Corte di Appello di Roma (sentenza n. 2242 del 18 marzo 2026) che affronta il tema dell’installazione di pergotende in ambito condominiale e dei limiti derivanti dalla tutela del decoro architettonico dell’edificio.

La decisione conferma un principio di particolare interesse per il settore: anche quando una pergotenda insiste su un’area di proprietà esclusiva, il condominio può comunque ottenere la rimozione dell’opera qualora la struttura alteri l’armonia estetica del fabbricato, violi il regolamento condominiale oppure interferisca con parti comuni dell’edificio.

Nel caso esaminato dai giudici, alcuni proprietari avevano installato una pergotenda con pannelli laterali retraibili e ulteriori elementi di chiusura in prossimità del portico condominiale. Il condominio aveva contestato l’intervento sostenendo che l’opera modificasse sensibilmente l’aspetto del prospetto e ostacolasse il passaggio sotto il portico. Sia il Tribunale di Velletri sia la Corte di Appello di Roma hanno accolto le ragioni del condominio, disponendo la rimozione della struttura, dell’insegna e degli elementi che impedivano il passaggio.

Particolarmente significativa è la motivazione della Corte, secondo cui la proprietà esclusiva non esclude il rispetto dei limiti civilistici posti dalla tutela del decoro architettonico. I giudici hanno infatti precisato che anche opere riconducibili all’edilizia libera possono risultare illegittime in ambito condominiale se incidono concretamente sull’estetica complessiva dell’edificio.

La sentenza richiama inoltre il ruolo centrale della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), che ha accertato come la struttura determinasse un’alterazione delle linee e delle forme del fabbricato sotto il profilo visivo e architettonico. Secondo la Corte, non è necessario che l’edificio presenti particolari caratteristiche di pregio artistico affinché possa configurarsi una lesione del decoro architettonico. È sufficiente che il manufatto modifichi in modo percepibile l’armonia originaria del complesso immobiliare.

La pronuncia risulta particolarmente importante anche per gli operatori del settore schermature solari e pergotende, poiché ribadisce la necessità di valutare attentamente, oltre agli aspetti edilizi e urbanistici, anche il contesto condominiale e regolamentare nel quale l’intervento viene inserito.

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale emerso, si raccomanda pertanto di:

  • verificare preventivamente il regolamento condominiale;
  • valutare l’impatto estetico dell’opera rispetto alla facciata e alle linee architettoniche dell’edificio;
  • prestare attenzione a colori, materiali, sagoma e chiusure laterali;
  • evitare configurazioni che possano trasformare la pergotenda in un elemento visivamente stabile e invasivo;
  • verificare eventuali interferenze con parti comuni, passaggi o porticati.

Si evidenzia inoltre che la giurisprudenza più recente tende a distinguere i casi in cui la pergotenda si inserisce armonicamente nel prospetto condominiale da quelli in cui l’opera produce una evidente alterazione estetica. In altra recente pronuncia, ad esempio, il Tribunale di Savona ha escluso la lesione del decoro architettonico proprio perché nel condominio erano già presenti strutture analoghe mai contestate.

Resta quindi fondamentale, in fase progettuale e commerciale, adottare soluzioni coerenti con il contesto architettonico dell’edificio e documentare correttamente le caratteristiche tecniche e di reversibilità dell’intervento.

L’ufficio tecnico di ASSITES resta a disposizione per eventuali approfondimenti tecnici e normativi al seguente indirizzo e-mail: ufficiotecnico@assites.it