VEPA, pergotende ed edilizia libera – Importante chiarimento del Consiglio di Stato

ASSITES ritiene opportuno portare all’attenzione delle aziende associate una pronuncia di particolare rilevanza in materia di vetrate panoramiche amovibili (VEPA), pergotende e qualificazione degli interventi edilizi leggeri, che incide direttamente sull’attività delle imprese del comparto delle schermature solari e dell’involucro edilizio.

Con sentenza n. 628 del 14 gennaio 2026, il Consiglio di Stato – Sezione Seconda ha annullato un’ordinanza comunale di demolizione relativa all’installazione di vetrate panoramiche impacchettabili su un terrazzo, riformando una precedente decisione del TAR e fornendo un quadro interpretativo estremamente chiaro e coerente con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale del settore.

Il contesto della pronuncia

Il caso esaminato riguarda opere realizzate prima dell’entrata in vigore del DL 115/2022, che ha poi inserito espressamente le VEPA tra gli interventi di edilizia libera. Il Comune aveva qualificato l’intervento come abusivo, ritenendo che la chiusura del terrazzo determinasse un ampliamento della volumetria e la creazione di uno spazio stabilmente chiuso.

Il Consiglio di Stato, al contrario, ha accolto il ricorso, chiarendo che anche in epoca antecedente alla modifica normativa del 2022, tali soluzioni potevano essere considerate legittime se riconducibili alla categoria delle pergotende e, più in generale, degli interventi di edilizia libera.

I criteri tecnici ribaditi dal Consiglio di Stato

La sentenza ribadisce con forza alcuni principi ormai centrali per la corretta qualificazione degli interventi:

  • le vetrate panoramiche prive di infissi, realizzate con vetri di spessore ridotto, facilmente retraibili e amovibili,
  • l’assenza di coibentazione termica e di capacità di isolamento tali da creare un ambiente interno,
  • la mancata connessione agli impianti dell’abitazione (riscaldamento, climatizzazione, aerazione),
  • la permanenza della funzione di spazio esterno dell’area interessata,

consentono di escludere la configurazione di un nuovo organismo edilizio e di un ambiente stabilmente chiuso, evitando quindi qualsiasi aumento di volumetria, modifica della sagoma o cambio di destinazione d’uso.

In presenza di tali caratteristiche, l’intervento deve essere qualificato come pergotenda o struttura assimilabile, rientrante nell’ambito dell’art. 6 del DPR 380/2001 e del Glossario dell’edilizia libera.

Un orientamento coerente e consolidato

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che riconosce alle pergotende e alle VEPA una funzione di protezione temporanea dagli agenti atmosferici e di miglioramento della fruibilità degli spazi esterni, senza alterare in modo permanente l’organismo edilizio.

Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che la successiva introduzione normativa delle VEPA non rappresenta una frattura con il passato, ma rafforza e chiarisce un orientamento già presente, confermando la natura leggera, reversibile e non strutturale di tali soluzioni quando correttamente progettate e realizzate.

Implicazioni operative per imprese e amministrazioni

ASSITES valuta questa sentenza di grande interesse strategico per il settore, in quanto:

  • contribuisce a ridurre l’incertezza interpretativa e le applicazioni difformi sul territorio nazionale;
  • rafforza la distinzione tra interventi edilizi strutturali e soluzioni leggere di schermatura e protezione;
  • valorizza il ruolo delle schermature solari e delle chiusure tecniche amovibili come strumenti di comfort, qualità dell’abitare ed efficienza d’uso degli spazi esterni.

La corretta applicazione di questi principi risulta fondamentale anche per evitare contenziosi e provvedimenti restrittivi non coerenti con la normativa vigente e con l’evoluzione del diritto amministrativo in materia edilizia.

Per eventuali approfondimenti tecnici o giuridici, ASSITES resta a disposizione.