Sentenza Tribunale di Trani 26 gennaio 2026 n. 86 – Pergole bioclimatiche, pergotende e rispetto delle distanze civilistiche

Con la presente si segnala una sentenza di particolare rilevanza per il settore delle schermature solari, resa dal Tribunale Ordinario di Trani – Sezione Civile, in data 26 gennaio 2026, n. 86, che affronta in modo chiaro il tema delle pergole bioclimatiche/pergotende installate su balconi in ambito condominiale, con specifico riferimento al rispetto delle distanze e dei diritti di veduta ex art. 907 c.c. Trib. Trani 26.1.2026 n. 86

Il caso

La controversia riguardava l’installazione di una pergola bioclimatica con lamelle orientabili, addossata al balcone di proprietà esclusiva di un condomino, posta a distanza inferiore a 3 metri dalla portafinestra dell’appartamento soprastante.

La parte convenuta sosteneva che:

  • l’opera rientrasse nell’edilizia libera;
  • fosse stata oggetto di archiviazione da parte del Comune;
  • fosse consentita da clausole contrattuali e da una delibera assembleare.

I principi affermati dal Tribunale

Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda del proprietario sovrastante, ordinando la rimozione della pergola e la riduzione in pristino, affermando alcuni principi di grande interesse per il comparto:

  1. Edilizia libera ≠ legittimità civilistica
    Il fatto che una pergotenda o pergola bioclimatica rientri nel regime di edilizia libera non esclude l’applicazione delle norme civilistiche in materia di distanze e vedute.
  2. Pergola bioclimatica qualificata come “fabbrica” ai sensi dell’art. 907 c.c.
    Anche strutture leggere, smontabili o tecnologicamente evolute possono costituire “fabbrica” se stabili e idonee a ostacolare la veduta, indipendentemente dai materiali utilizzati.
  3. Distanza di 3 metri dalle vedute: limite assoluto
    Il limite dei 3 metri dalle vedute dirette, oblique e in appiombo ha carattere assoluto, senza margini di discrezionalità del giudice e a prescindere dalla posizione delle lamelle (aperte o chiuse).
  4. I diritti di veduta prevalgono su esigenze di privacy o uso del balcone
    Il bilanciamento tra interessi è già operato dal legislatore: luce e aria sono valori primari tutelati dall’ordinamento.
  5. Clausole generiche e delibere condominiali non bastano
    Eventuali deroghe alle distanze legali devono essere espresse, specifiche e inequivoche.
    Clausole “di stile” o autorizzazioni assembleari generiche non sono idonee a costituire servitù né a comprimere i diritti reali dei singoli condomini.

Indicazioni operative per le aziende

Alla luce di questa pronuncia, ASSITES richiama l’attenzione delle imprese associate su alcuni aspetti fondamentali:

  • verificare sempre, oltre al profilo edilizio-amministrativo, anche il profilo civilistico degli interventi;
  • prestare particolare attenzione alle installazioni su balconi o terrazzi in ambito condominiale;
  • informare correttamente clienti e progettisti sul fatto che autorizzazione comunale o edilizia libera non mettono al riparo da contenziosi civili;
  • valutare con attenzione distanze, vedute e rapporti di vicinato, soprattutto in presenza di unità sovrastanti.

ASSITES continuerà a monitorare l’evoluzione giurisprudenziale su questi temi, che incidono direttamente sulla corretta progettazione, installazione e commercializzazione dei sistemi di schermatura solare.

Per eventuali approfondimenti tecnici o giuridici, l’ufficio tecnico di ASSITES resta a disposizione.