Pergotende, tettoie e dehors: quando l’edilizia libera non basta Indicazioni operative alla luce della sentenza TAR Campania – Salerno, n. 187/2026

La pronuncia affronta in modo diretto e sistematico un tema centrale per il settore:
i limiti dell’edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. 380/2001 e le condizioni che determinano la qualificazione dell’opera come nuova costruzione, con conseguente necessità di permesso di costruire e possibile ordine di demolizione.


Il principio cardine affermato dal TAR

Il TAR ribadisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato:

Non rileva il nome attribuito all’opera (pergotenda, tettoia, dehors), ma il suo impatto urbanistico-edilizio reale.

La qualificazione dell’intervento non dipende dalla definizione commerciale o descrittiva utilizzata dal privato o dall’azienda, bensì da una valutazione sostanziale che tenga conto di:

  • caratteristiche costruttive;
  • struttura e materiali;
  • dimensioni e superfici interessate;
  • utilizzo concreto;
  • impatto complessivo sull’assetto del territorio.

Quando l’opera determina una trasformazione stabile del territorio, essa rientra nella nozione di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. 380/2001.


Edilizia libera: ambito rigoroso e non estensibile

La sentenza chiarisce che:

  • l’art. 6 del d.P.R. 380/2001 individua gli interventi di edilizia libera in modo tassativo;
  • l’edilizia libera non è una categoria elastica né una “zona franca” in cui far rientrare qualsiasi opera ritenuta “leggera”;
  • il perimetro dell’edilizia libera va letto alla luce degli effetti reali dell’intervento, non delle intenzioni dichiarate.

Il tentativo di ricondurre opere strutturalmente e funzionalmente rilevanti all’edilizia libera espone il committente e, indirettamente, gli operatori della filiera a rischi sanzionatori rilevanti.


Pergotende: quando rientrano (e quando no) nell’edilizia libera

Secondo il TAR – richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato – si può parlare di pergotenda solo quando:

  • l’elemento principale è la tenda, destinata alla protezione dal sole o dagli agenti atmosferici;
  • la struttura portante è meramente accessoria, priva di autonomia edilizia;
  • l’opera non incide su sagoma, prospetti e volumetria dell’edificio;
  • non si realizza uno spazio chiuso o stabilmente fruibile come ambiente autonomo.

Non è pergotenda (e quindi non è edilizia libera) un’opera in cui:

  • la struttura è solida, permanente e prevalente rispetto alla tenda;
  • sono presenti chiusure laterali (anche vetrate);
  • vi sono pavimentazioni, impianti, tramezzi o utilizzi stabili.

Tettoie e dehors: il falso mito della “pertinenza”

Un ulteriore chiarimento centrale riguarda il concetto di pertinenza urbanistica.

Il TAR ricorda che:

  • il vincolo pertinenziale è riconoscibile solo per opere di modestissima entità;
  • una tettoia o un dehors di dimensioni rilevanti, anche se a servizio dell’edificio principale, non è automaticamente una pertinenza;
  • quando l’opera ha autonomia funzionale o incide in modo apprezzabile sull’assetto del territorio, richiede un titolo edilizio maggiore.

In particolare:

  • dehors strutturati, pavimentati, chiusi su più lati e destinati a funzioni stabili (somministrazione, ricevimento, deposito) sono qualificabili come nuova costruzione;
  • tettoie che coprono superfici significative e delineano nuovi volumi non rientrano nell’art. 6.

Ordine di demolizione: quando diventa inevitabile

La sentenza conferma la legittimità dell’ordine di demolizione quando le opere:

  • sono prive del necessario permesso di costruire;
  • sono state erroneamente ricondotte all’edilizia libera;
  • determinano una trasformazione urbanistico-edilizia stabile.

Il TAR chiarisce inoltre che:

  • la mancata convalida del sequestro penale non incide sulla valutazione edilizia;
  • l’assenza di un aggravio del carico urbanistico non esclude l’abusività edilizia.

Indicazioni operative per le aziende associate ASSITES

Alla luce della pronuncia, ASSITES raccomanda alle aziende associate di:

  • valutare sempre il progetto nel suo complesso, non il singolo elemento;
  • evitare di qualificare come edilizia libera opere strutturalmente rilevanti;
  • verificare attentamente:
    • dimensioni;
    • chiusure laterali;
    • presenza di pavimentazioni e impianti;
    • utilizzo stabile dello spazio;
  • segnalare al committente, in fase preventiva, i possibili profili edilizi e autorizzativi;
  • collaborare con tecnici abilitati per una corretta individuazione del titolo edilizio.

La corretta qualificazione dell’intervento è uno strumento di tutela anche per le aziende, oltre che per il cliente finale.


Conclusioni

La sentenza n. 187/2026 del TAR Campania si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai chiaro e consolidato e rappresenta un richiamo forte alla responsabilità tecnica di tutti gli operatori coinvolti.