Si segnala una recente e rilevante pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che torna ad affrontare il tema delle pergole bioclimatiche installate in ambito condominiale, con particolare riferimento al rispetto delle distanze legali e del diritto di veduta.
Con la sentenza n. 182 del 19 gennaio 2026, il Tribunale ha infatti stabilito che una pergola bioclimatica installata su un terrazzo privato può integrare una vera e propria “costruzione” ai sensi dell’art. 907 c.c., con conseguente obbligo di rispettare le distanze dalle vedute dei vicini e possibilità di ordine di rimozione dell’opera.
Nel caso esaminato, alcuni condomini avevano contestato l’installazione, sul terrazzo sottostante al proprio appartamento, di due strutture metalliche bioclimatiche di notevoli dimensioni, ritenute lesive della veduta e del decoro architettonico del fabbricato.
La convenuta sosteneva invece che si trattasse di semplici pergole bioclimatiche aperte lateralmente, facilmente amovibili e non qualificabili come costruzioni edilizie.
Il Tribunale, richiamando anche recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha però chiarito che il concetto civilistico di “costruzione” non riguarda esclusivamente opere in muratura, ma comprende qualsiasi manufatto caratterizzato da stabilità, solidità e permanenza, indipendentemente dal materiale utilizzato.
Nel caso concreto, le strutture:
– occupavano una rilevante porzione del terrazzo;
– avevano dimensioni importanti e peso elevato;
– erano costituite da elementi portanti in alluminio;
– presentavano copertura a lamelle orientabili non retrattili;
– risultavano stabilmente destinate alla copertura dell’area esterna.
Secondo il Giudice, tali caratteristiche escludevano la natura precaria dell’opera e ne confermavano la qualificazione quale “nuova costruzione”, soggetta pertanto al rispetto delle norme sulle distanze e sulle vedute.
Di particolare interesse il passaggio in cui il Tribunale precisa che la struttura “non è né una tenda né una pergotenda”, evidenziando l’assenza di teli e la presenza di caratteristiche tali da renderla assimilabile ad un manufatto stabile.
La sentenza affronta inoltre il tema del diritto di veduta in ambito condominiale, ribadendo che il condomino sovrastante conserva il diritto alla veduta in appiombo e che qualsiasi manufatto stabile che ostacoli tale facoltà può integrare violazione dell’art. 907 c.c..
Il Tribunale ha altresì evidenziato che:
– eventuali autorizzazioni assembleari devono essere valutate con attenzione e non possono automaticamente legittimare opere difformi rispetto a quanto approvato;
– il titolo edilizio o l’eventuale assenso della Pubblica Amministrazione non escludono il rispetto delle norme civilistiche tra privati in materia di distanze e vedute.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto la rimozione della pergola bioclimatica installata sul terrazzo della convenuta.
La pronuncia conferma ancora una volta come la qualificazione giuridica delle pergole bioclimatiche debba essere valutata caso per caso, considerando non soltanto la definizione commerciale del prodotto, ma soprattutto le caratteristiche concrete dell’opera: dimensioni, stabilità, modalità di ancoraggio, permanenza e impatto sulla proprietà altrui.
Per le aziende del settore risulta pertanto fondamentale:
– effettuare una preventiva verifica tecnico-legale del contesto installativo;
– valutare con attenzione profili civilistici e condominiali;
– distinguere chiaramente tra tende, pergotende, pergole e strutture bioclimatiche stabilmente infisse;
– informare correttamente il committente sui possibili profili autorizzativi e sulle eventuali criticità legate a vedute, distanze e regolamenti condominiali.
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