Si informa che il TAR Campania, Sezione IV, con sentenza n. 121/2026, pubblicata il 9 gennaio 2026, ha accolto il ricorso proposto dal Club Nautico La Vela, annullando l’ingiunzione di sgombero relativa a una struttura costituita da tenda con copertura in PVC, pannelli in plexiglass e teli laterali avvolgibili motorizzati.
Il Tribunale ha ribadito un principio di particolare rilevanza per il settore delle schermature solari: tali opere, quando la struttura principale è costituita dalla tenda e gli elementi di copertura e chiusura sono retrattili, amovibili e privi di carattere di stabilità e permanenza, rientrano nell’ambito dell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001.
La sentenza richiama inoltre il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di “pergotende” e opere di protezione dal sole, oggi rafforzato anche dal riconoscimento normativo introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. b-ter) del Testo Unico dell’Edilizia, che include tra gli interventi di edilizia libera le tende, tende da sole, tende a pergola con telo retrattile o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, anche se dotate di strutture fisse di supporto.
Il TAR ha quindi escluso la natura abusiva dell’opera contestata, evidenziando come tali installazioni non comportino la creazione di nuovi volumi o superfici utili, né una trasformazione stabile del territorio.
La pronuncia riveste particolare interesse per imprese, progettisti e operatori del settore, poiché conferma il ruolo delle schermature solari quali elementi tecnici dell’involucro edilizio e chiarisce il corretto inquadramento urbanistico-edilizio di queste soluzioni.
TAR Campania, Sezione IV, sentenza n. 121/2026, 9 gennaio 2026



