Si ritiene opportuno portare alla vostra attenzione una recente e rilevante pronuncia della Corte di Cassazione Penale – Sezione III, sentenza n. 274 del 7 gennaio 2026, che fornisce importanti chiarimenti in materia di opere edilizie leggere, tettoie, pergole e strutture assimilabili, con particolare riferimento al corretto inquadramento urbanistico-edilizio.
Sintesi della pronuncia
La Corte ha esaminato il caso di una tettoia di ampie dimensioni (circa 93 mq), realizzata con struttura metallica stabile e copertura inclinata, installata su un lastrico solare in assenza di permesso di costruire.
Secondo la Cassazione:
- l’opera non rientra tra gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001;
- non può essere qualificata come pergotenda o struttura leggera finalizzata alla sola protezione solare o dagli agenti atmosferici;
- la presenza di elementi strutturali stabili, le dimensioni e la capacità di creare un nuovo spazio coperto determinano una incidenza sull’assetto urbanistico ed edilizio.
Di conseguenza, l’opera è stata qualificata come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire, con configurazione di illecito penale urbanistico, oltre a profili di violazione delle norme paesaggistiche e antisismiche.
Esclusione della “particolare tenuità del fatto”
La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), ritenendo che:
- le dimensioni dell’opera,
- la stabilità strutturale,
- l’impatto sull’edificio e sul territorio,
- la pluralità delle violazioni contestate
non consentano di qualificare l’intervento come marginale o di scarsa offensività.
Indicazioni operative per le imprese
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, si richiama l’attenzione delle aziende associate sulla necessità di:
- valutare con estrema attenzione dimensioni, caratteristiche costruttive e grado di stabilità delle strutture proposte;
- distinguere correttamente tra opere realmente temporanee e leggere e interventi che possono configurare nuova costruzione;
- verificare sempre, caso per caso, il titolo edilizio necessario, anche in relazione al contesto urbanistico, paesaggistico e strutturale;
- fornire a clienti e progettisti informazioni chiare e corrette, evitando semplificazioni improprie del concetto di “edilizia libera”.
Qui di seguito il link alla sentenza
Corte di Cassazione Penale – Sezione III, sentenza n. 274 del 7 gennaio 2026



