Sentenza Consiglio di Stato n. 7147/2025 – Installazione pergotende in aree protette (Parco Nazionale del Vesuvio)

Gentili Associati,

si porta alla Vostra attenzione la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7147 del 29 agosto 2025, che affronta un tema di rilevante interesse per le attività ricettive e turistiche operanti in aree sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientali.

1. Il caso

La società L&L Gestioni Turistiche s.r.l., titolare dell’Hotel “Il Sentiero” in Ercolano, aveva richiesto il nulla osta al Parco Nazionale del Vesuvio per installare una pergotenda a servizio della struttura.
L’Ente Parco aveva concesso l’autorizzazione con prescrizioni, limitando la permanenza dell’opera a 120 giorni.
La società aveva impugnato tale decisione prima al TAR Campania (sent. n. 2681/2022), poi in appello al Consiglio di Stato.

2. La decisione

Il Consiglio di Stato ha:

  • dichiarato inammissibile l’appello per mancata prova della notifica del ricorso all’Ente Parco (art. 45 c.p.a.);
  • confermato, in ogni caso, nel merito la legittimità della decisione del TAR, ribadendo che:
    • le pergotende, se ancorate stabilmente al suolo e destinate a permanere oltre un periodo breve, costituiscono opere edilizie;
    • in Zona B del Parco e nei siti Natura 2000 (SIC/ZPS) ogni intervento è subordinato a preventiva valutazione dell’Ente Parco ex art. 13 L. 394/1991;
    • sono esclusi interventi di ristrutturazione edilizia e l’uso di attrezzature fisse: sono ammissibili solo opere precariamente installate e temporanee (massimo 120 giorni), con obbligo di rimozione.

3. Principi di diritto

La sentenza ribadisce alcuni punti di grande rilievo:

  1. Nulla osta obbligatorio: ogni trasformazione territoriale nei Parchi Nazionali e nei siti Natura 2000 richiede l’autorizzazione preventiva dell’Ente Parco.
  2. Temporaneità delle strutture: in zone sottoposte a vincolo ambientale, anche per attività turistiche, sono consentite esclusivamente strutture temporanee e facilmente amovibili.
  3. Divieto di silenzio-assenso: non è invocabile il meccanismo ex art. 14-bis L. 241/1990 per bypassare il nulla osta ambientale.
  4. Rigore urbanistico-ambientale: vige il principio di “immodificabilità assoluta” del territorio dei Parchi (L. 431/1985).

4. Implicazioni per le imprese

Per le aziende operanti in aree protette:

  • ogni installazione (anche stagionale) di pergolati, tensostrutture, gazebo o simili necessita di autorizzazione preventiva;
  • le strutture possono essere autorizzate solo se chiaramente temporanee e rimosse entro il termine fissato (max 120 giorni, salvo diversa previsione specifica);
  • le attività ricettive e di ristorazione devono programmare l’utilizzo di tali attrezzature in funzione stagionale e non permanente;
  • il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni comporta illegittimità urbanistica ed espositiva a sanzioni.

5. Conclusioni

La pronuncia rafforza l’indirizzo giurisprudenziale che tutela con estrema rigidità i territori protetti, limitando al minimo le trasformazioni ammesse.
Si invitano pertanto le aziende associate a:

  • verificare sempre la normativa locale (Piani del Parco, NTA, regolamenti edilizi);
  • richiedere preventivamente il nulla osta dell’Ente Parco;
  • predisporre la rimozione tempestiva delle strutture temporanee alla scadenza autorizzata.

Per eventuali chiarimenti e supporto operativo, l’Associazione resta a disposizione.