Chiarezza su sentenza Cassazione n. 29638/2025 – Pergotende e VEPA

Negli ultimi giorni alcune notizie hanno generato confusione, facendo pensare che la Corte di Cassazione abbia vietato l’uso delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA).
In realtà la sentenza n. 29638/2025 si occupa di un caso diverso: una struttura qualificata dal proprietario come “pergotenda”, ma che, per dimensioni e caratteristiche, costituiva un nuovo ambiente abitabile.


1. Cosa stabilisce la Cassazione

La Corte ha confermato che:

  • se un manufatto comporta chiusure rigide e permanenti;
  • se determina la creazione di volume aggiuntivo;
  • se muta la destinazione d’uso di uno spazio aperto (es. terrazzo trasformato in cucina o stanza);

→ l’intervento non rientra nell’edilizia libera e richiede un titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso di costruire).


2. Cosa non riguarda la sentenza

  • Non vengono messe in discussione le VEPA, che restano ammesse in edilizia libera se rispettano i requisiti di legge.
  • Non viene modificato l’art. 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che disciplina sia le vetrate panoramiche amovibili sia le strutture leggere di protezione dal sole.

3. Regole attuali per le VEPA

Le vetrate panoramiche rientrano nell’edilizia libera quando:

  1. sono amovibili e trasparenti;
  2. servono a proteggere balconi o logge da agenti atmosferici;
  3. non generano spazi stabilmente chiusi né nuovi volumi;
  4. non comportano mutamenti di destinazione d’uso (es. non trasformano il balcone in stanza abitabile);
  5. rispettano eventuali vincoli paesaggistici o regolamenti condominiali. 

4. Regole per tende, pergole e pergotende

Sono edilizia libera solo se:

  • l’elemento principale è il telo retrattile (anche impermeabile) o un sistema mobile/regolabile;
  • la struttura di sostegno è leggera e accessoria;
  • non determinano la creazione di spazi chiusi;
  • hanno impatto visivo contenuto e si integrano con l’edificio.

Se invece la struttura diventa assimilabile a una veranda (copertura rigida, chiusure laterali fisse, nuove funzioni abitative), serve titolo edilizio.


5. Messaggio chiave

  • Le VEPA rimangono installabili in edilizia libera, purché rispettino le condizioni sopra indicate.
  • La Cassazione non ha cambiato il quadro normativo: ha solo ribadito che le finte pergotende che diventano nuovi ambienti non sono edilizia libera

6. Risposte rapide

  • Chiudere un balcone con VEPA trasparenti? Possibile, se amovibili e senza creare un nuovo vano.
  • Usare VEPA per trasformare una loggia in camera? Non ammesso: richiede titolo edilizio.
  • Pergotenda con chiusure rigide laterali? Non è edilizia libera: si configura come veranda.
  • Vincoli condominiali o paesaggistici? Restano sempre da rispettare. 

Conclusione

Il quadro normativo resta chiaro: protezione leggera sì, nuovi volumi no.

Per qualsiasi necessità il nostro ufficio tecnico resta a vostra disposizione,