Installazione di VEPA in aree vincolate – Chiarimenti su edilizia libera e autorizzazione paesaggistica alla luce della sentenza TAR Lazio n. 9579/2025

Le vetrate panoramiche amovibili (VEPA), secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 380/2001, rientrano tra gli interventi di edilizia libera, purché non comportino la creazione di spazi stabilmente chiusi, con variazioni di volumi o superfici.

Tuttavia, la presenza di vincoli paesaggistici o archeologici introduce significative limitazioni alla realizzabilità degli interventi senza autorizzazioni specifiche.


Contesto normativo

L’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 prevede che gli interventi edilizi liberi, inclusi i VEPA, siano eseguibili senza titolo abilitativo, fatti salvi:

  • gli strumenti urbanistici comunali;
  • le normative di settore, in particolare il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).

Il Decreto “Salva Casa” (D.L. n. 69/2024, conv. in L. n. 105/2024) ha confermato tale impostazione, sottolineando che la natura amovibile e trasparente delle VEPA non esonera dal rispetto delle normative vincolistiche.


Chiarimenti dalla giurisprudenza amministrativa

Con la sentenza TAR Lazio n. 9579/2025, è stato confermato l’ordine di demolizione per una VEPA installata su un balcone in area soggetta a doppio vincolo (paesaggistico e archeologico), in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Il giudice ha chiarito che:

  • Anche interventi qualificabili come edilizia libera richiedono autorizzazione paesaggistica se ricadono in zone vincolate;
  • La SCIA non può surrogare il parere paesaggistico;
  • In caso di realizzazione senza alcun titolo, trova applicazione l’art. 27 del d.P.R. 380/2001, con ordine di demolizione d’ufficio;
  • Il principio della lex mitior non si applica alle sanzioni amministrative non penali.

Principi operativi

Alla luce della normativa e della sentenza sopra richiamata, si ricorda che:

  • Le VEPA non sono automaticamente assentibili in regime di edilizia libera se collocate in aree sottoposte a vincolo;
  • È sempre necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione paesaggistica, a pena di sanzione e demolizione;
  • La realizzazione senza titolo, anche se in buona fede, non esime dalle responsabilità e conseguenze giuridiche;
  • I Comuni non sono tenuti a verificare d’ufficio la sanabilità delle opere abusive in aree vincolate.

Il nostro ufficio tecnico resta a vostra disposizione

contattaci all’indirizzo e-mail: ufficiotecnico@assites.it