Le vetrate panoramiche amovibili (VEPA), secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 380/2001, rientrano tra gli interventi di edilizia libera, purché non comportino la creazione di spazi stabilmente chiusi, con variazioni di volumi o superfici.
Tuttavia, la presenza di vincoli paesaggistici o archeologici introduce significative limitazioni alla realizzabilità degli interventi senza autorizzazioni specifiche.
Contesto normativo
L’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 prevede che gli interventi edilizi liberi, inclusi i VEPA, siano eseguibili senza titolo abilitativo, fatti salvi:
- gli strumenti urbanistici comunali;
- le normative di settore, in particolare il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).
Il Decreto “Salva Casa” (D.L. n. 69/2024, conv. in L. n. 105/2024) ha confermato tale impostazione, sottolineando che la natura amovibile e trasparente delle VEPA non esonera dal rispetto delle normative vincolistiche.
Chiarimenti dalla giurisprudenza amministrativa
Con la sentenza TAR Lazio n. 9579/2025, è stato confermato l’ordine di demolizione per una VEPA installata su un balcone in area soggetta a doppio vincolo (paesaggistico e archeologico), in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Il giudice ha chiarito che:
- Anche interventi qualificabili come edilizia libera richiedono autorizzazione paesaggistica se ricadono in zone vincolate;
- La SCIA non può surrogare il parere paesaggistico;
- In caso di realizzazione senza alcun titolo, trova applicazione l’art. 27 del d.P.R. 380/2001, con ordine di demolizione d’ufficio;
- Il principio della lex mitior non si applica alle sanzioni amministrative non penali.
Principi operativi
Alla luce della normativa e della sentenza sopra richiamata, si ricorda che:
- Le VEPA non sono automaticamente assentibili in regime di edilizia libera se collocate in aree sottoposte a vincolo;
- È sempre necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione paesaggistica, a pena di sanzione e demolizione;
- La realizzazione senza titolo, anche se in buona fede, non esime dalle responsabilità e conseguenze giuridiche;
- I Comuni non sono tenuti a verificare d’ufficio la sanabilità delle opere abusive in aree vincolate.
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