Bonus fiscali 2025 e schermature solari – “Chiarimenti in merito all’applicabilità di bonus fiscali per l’installazione di schermature solari esterne”

Con riferimento all’interrogazione parlamentare del 28 gennaio 2025 numero 5-03434 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’applicabilità di bonus fiscali per l’installazione di schermature solari esterne” si conferma che l’intervento di installazione di sistemi di schermatura solare, si configura come intervento di risparmio energetico e può beneficiare di entrambe le tipologie di detrazioni in vigore:

  1. Ecobonus, nel rispetto degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma agevolativa e dei requisiti tecnici;
  2. Bonus casa ossia la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al comma 1, lettera h), prevede, tra gli interventi agevolabili, i lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici.

Poiché con la recente modifica apportata al Testo Unico dell’edilizia, nell’ambito della descrizione dei lavori rientranti in edilizia libera, all’art. 6, comma 1, lett. b-ter del D.P.R. 380/01 è stata aggiunta la specifica categoria relativa alle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici in cui rientrano l’installazione di tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola e, in particolare, le pergole bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, la risposta all’interrogazione conferma che le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (si veda Circolare n. 17/E del 2023).

Per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, è necessario acquisire idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (si veda Circolare del 24 febbraio 1998 n. 57, punto 3.4).

Con riferimento all’applicazione dell’IVA al 10% per questa tipologia di intervento, già definita dall’agenzia delle entrate con la risposta n. 10/E del 2020 è confermato che sono soggette ad IVA con tale aliquota del 10 « le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 » – ossia, rispettivamente, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo – « realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. »

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si renda necessario,