TAR CAMPANIA – Legittimità dell’obbligo della “patente a crediti” – sentenza nr. 3670

Con la sentenza n. 3670 del 8 maggio 2025, il TAR Campania (Sez. I) ha fornito importanti chiarimenti sul valore e la legittimità del requisito relativo alla “patente a crediti” introdotta dal D.L. n. 19/2024 in materia di sicurezza nei cantieri, confermando che tale requisito può essere legittimamente richiesto nei bandi di gara pubblici, se riferito a lavorazioni rientranti nei cosiddetti “cantieri temporanei o mobili”.

1. È legittimo richiedere la patente a crediti come requisito di partecipazione?

Sì, il possesso della patente a crediti può rappresentare un requisito di partecipazione a pena di esclusione, ma solo qualora l’appalto preveda prestazioni rientranti nelle attività tipiche dei cantieri temporanei o mobili, così come definiti dall’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e descritti nell’Allegato X (ad es. manutenzioni edili, riparazioni, adeguamenti, interventi su opere fisse, ecc.).

Nel caso in esame, il TAR ha riconosciuto che l’appalto contestato comportava effettivamente attività riconducibili a tale ambito, legittimando la richiesta della patente.

2. Esiste un’alternativa alla patente a crediti per partecipare?

Sì. L’art. 27, comma 15, del D.Lgs. 81/2008 (come modificato) prevede che sono esonerate dal possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Questo rappresenta un requisito alternativo pienamente legittimo, che il TAR riconosce come operante anche se non esplicitamente richiamato nella lex specialis, grazie al principio di eterointegrazione delle norme imperative.

Pertanto, la mancata indicazione dell’alternativa nel bando non costituisce un vizio, a condizione che l’interpretazione dell’amministrazione risulti conforme alla normativa.

3. Il mancato possesso della patente (in assenza di SOA) rappresenta un’esclusione automatica?

Sì, ma non si tratta di una clausola illegittima o contraria al favor partecipationis. Il TAR ha ribadito che, nei casi in cui le prestazioni richiedano la patente per legge, la stazione appaltante è tenuta a esigerne il possesso. La lesione alla libertà di partecipazione è giustificata dal principio di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, e bilanciata dalla possibilità di presentare la SOA come alternativa.

4. L’obbligo di sopralluogo può essere contestato?

No, salvo che l’operatore venga escluso per non averlo effettuato. Il TAR ha confermato che l’obbligo di sopralluogo, anche se previsto a pena di esclusione, non è di per sé illegittimo, in quanto rappresenta una misura funzionale a garantire la completezza e la serietà dell’offerta tecnica. Non essendo una clausola escludente immediata, non può essere impugnata prima dell’eventuale esclusione.

5. E la mancata applicazione dei CAM sui rifiuti?

Il Tribunale ha respinto anche questa doglianza, ritenendola inammissibile per difetto di interesse attuale, poiché la ricorrente non ha dimostrato che l’assenza dei CAM nel disciplinare l’abbia realmente penalizzata nella possibilità di formulare un’offerta valida. Inoltre, la stazione appaltante aveva motivato la loro esclusione con un’analisi tecnica che indicava come i rifiuti prodotti sarebbero stati “speciali” e non “urbani”.


Conclusione

La sentenza rafforza il principio secondo cui la sicurezza nei luoghi di lavoro può rappresentare un legittimo filtro per la partecipazione alle gare pubbliche, a condizione che il requisito richiesto sia coerente con le lavorazioni previste. Le imprese possono comunque partecipare anche in assenza della patente, se in possesso della corrispondente attestazione SOA.

Raccomandazioni operative per le imprese:

  • Verificare con attenzione la natura delle prestazioni richieste nei bandi.
  • Accertare la necessità della patente a crediti o la possibilità di utilizzare la SOA come requisito sostitutivo.
  • In caso di dubbio, richiedere chiarimenti alla stazione appaltante durante la fase di Q&A.

Per ulteriori approfondimenti normativi o supporto in fase di gara, il nostro ufficio tecnico-legale resta a disposizione.