Decreto Salva Casa e gazebi Nessuna retroattività per gli abusi edilizi – TAR Lazio n. 8684/2025

con la presente si forniscono chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024) e ai limiti del suo ambito operativo, soprattutto in relazione alle strutture leggere (quali gazebi, tende, pergole) e agli abusi edilizi già commessi prima della sua entrata in vigore.

1. Novità introdotte dal Decreto Salva Casa

Il decreto ha introdotto significative semplificazioni in materia di edilizia libera, tra cui:

  • Possibilità di installare strutture leggere come tende da sole, pergole anche bioclimatiche, coperture addossate a edifici, purché non chiudano spazi e non generino nuovi volumi.
  • Abolizione della doppia conformità per alcune irregolarità edilizie minori.
  • Semplificazione dei cambi di destinazione d’uso senza opere.
  • Sanatoria per interventi interni realizzati prima del 1977.

Tuttavia, restano esclusi dal campo di applicazione del decreto:

  • Strutture che determinano la creazione di spazi chiusi stabili;
  • Manufatti che comportano un aumento delle superfici o dei volumi edilizi;
  • Opere non coerenti con l’aspetto architettonico esistente.

2. Assenza di retroattività

È fondamentale chiarire che il Decreto Salva Casa non ha valore retroattivo. Lo ha stabilito il TAR Lazio con sentenza n. 8684/2025, ribadendo che:

“In assenza di una specifica norma transitoria, il decreto si applica solo ai procedimenti non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore (28 luglio 2024)”.

Pertanto, gli abusi edilizi già accertati o sanzionati prima di tale data non possono essere sanati tramite le nuove disposizioni. Inoltre, il principio della lex mitior (secondo cui si dovrebbe applicare la norma più favorevole) non è valido per le sanzioni amministrative ordinarie, come nel caso trattato dalla sentenza.

3. Il caso concreto: una struttura non qualificabile come gazebo leggero

Il TAR ha esaminato il caso di una struttura in metallo, chiusa con teli in PVC, dotata di impianti elettrici, pavimentazione e porte d’accesso. Il ricorrente sosteneva che si trattasse di un gazebo temporaneo. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che:

  • La struttura era funzionalmente autonoma e non temporanea;
  • L’intervento configurava una nuova costruzione soggetta a titolo edilizio;
  • Non rientrava tra le opere ammesse in edilizia libera secondo la normativa vigente.

4. Conclusioni

Il Decreto Salva Casa rappresenta uno strumento utile per semplificare e regolarizzare alcune difformità lievi, ma non può essere utilizzato per sanare abusi edilizi rilevanti del passato.

Invitiamo pertanto cittadini, professionisti e imprese a valutare attentamente le caratteristiche delle opere realizzate o in progetto, tenendo conto della distinzione tra opere leggere in edilizia libera e interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il nostro ufficio tecnico o consultare i testi normativi ufficiali.