A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024, convertito in L. n. 105/2024) all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la pergotenda rientra tra le attività di edilizia libera, purché rispetti determinati requisiti.
Tuttavia, in presenza di vincoli paesaggistici, storici o urbanistici, l’installazione di una pergotenda rimane subordinata al parere della Soprintendenza, il quale ha carattere vincolante.
Tale principio è stato recentemente confermato dalla sentenza del TAR Lazio n. 47 del 2 gennaio 2025, che ha ribadito come ogni intervento su immobili soggetti a vincolo richieda il parere preventivo dell’ente preposto alla tutela.
Punti chiave da considerare:
- Necessità del parere della Soprintendenza – Qualsiasi opera esterna su immobili ricadenti nella “Carta della Qualità” o soggetti a vincoli paesaggistici necessita di un parere preventivo, anche se rientra nell’edilizia libera.
- Vincolatività del parere – Anche se espresso oltre il termine di 60 giorni, il parere della Soprintendenza resta obbligatorio e vincolante.
- Effetti sull’iter autorizzativo – In assenza del parere richiesto, la SCIA presentata risulta inefficace, con conseguente sospensione dei lavori e possibile ordine di rimozione dell’opera.
- Inammissibilità del silenzio-assenso – In materia di autorizzazioni paesaggistiche e vincolistiche non si forma il silenzio-assenso, pertanto, un intervento realizzato senza il parere della Soprintendenza può essere successivamente contestato.
- Possibili sanzioni – Il mancato rispetto della normativa può comportare l’annullamento degli atti edilizi, oltre a possibili sanzioni amministrative.
Alla luce di quanto sopra, invitiamo tutte le aziende associate a prestare massima attenzione alla normativa vigente e a verificare la necessità del parere della Soprintendenza prima di avviare interventi di installazione di pergotende su immobili soggetti a vincoli.