1. Premessa
La pergotenda è una struttura leggera e removibile, progettata per garantire protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Rientra generalmente tra gli interventi di edilizia libera, come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b-ter del DPR 380/01 e dal DM 2 marzo 2018. Tuttavia, recenti pronunciamenti giurisprudenziali, tra cui la sentenza TAR Lazio n. 20270/2024, hanno evidenziato importanti eccezioni in presenza di vincoli paesaggistici.
2. Quando la pergotenda è edilizia libera
Una pergotenda può essere realizzata senza titolo abilitativo solo se:
- la struttura è leggera e facilmente amovibile;
- l’elemento principale è costituito da una tenda mobile;
- non si genera un nuovo volume o superficie utile;
- la struttura non determina uno spazio stabilmente chiuso;
- sono rispettati vincoli paesaggistici, archeologici e regolamenti edilizi locali.
3. Il caso di Frascati e la sentenza TAR Lazio n. 20270/2024
Il TAR ha confermato la legittimità di una sanzione e di un ordine di demolizione emessi dal Comune di Frascati per una pergotenda installata senza autorizzazione paesaggistica in area vincolata. La struttura, sebbene qualificata come “pergotenda” dal ricorrente, è stata ritenuta:
- struttura stabile e non accessoria;
- non conforme ai requisiti dell’edilizia libera;
- soggetta a SCIA e autorizzazione paesaggistica, in quanto in area sottoposta a tutela ai sensi del DLgs 42/2004.
4. Indicazioni operative
Si invitano i tecnici comunali e i cittadini a:
- verificare preliminarmente la presenza di vincoli paesaggistici o urbanistici presso gli sportelli comunali o tramite appositi strumenti GIS/Cartografici;
- non avvalersi automaticamente del regime dell’edilizia libera per le pergotende, in particolare in aree vincolate;
- valutare attentamente la natura costruttiva e la rilevanza volumetrica della struttura;
- in caso di dubbio, richiedere un parere preventivo agli uffici competenti o procedere con la presentazione di SCIA e richiesta di autorizzazione paesaggistica.
5. Conclusione
La pergotenda può rappresentare un valido strumento per migliorare l’uso degli spazi esterni, ma la sua realizzazione deve essere conforme ai requisiti normativi vigenti. La recente giurisprudenza impone maggiore attenzione nei casi di installazione in aree sottoposte a vincoli, pena l’applicazione di sanzioni e l’obbligo di rimozione.



