La Suprema Corte ha affermato che non rientrano in edilizia libera le strutture che, seppur qualificate formalmente come “pergotende”, danno luogo a uno spazio stabilmente chiuso o determinano un aumento di superficie o volume, anche se funzionalmente destinate all’attività commerciale.
Requisiti per rientrare in edilizia libera
In base all’art. 6, lett. b-ter del D.P.R. 380/2001 (modificato dal D.L. n. 69/2024), per considerare una pergotenda intervento di edilizia libera, devono essere rispettati contemporaneamente i seguenti requisiti:
- Destinazione esclusiva alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
- Costituzione strutturale tramite tende, tende da sole, tende a pergola (anche bioclimatiche), dotate di telo retrattile (anche impermeabile), o elementi mobili/regolabili.
- Addossamento o ancoraggio all’edificio esistente, anche con strutture fisse di sostegno.
- Assenza di chiusura stabile: non devono generare spazi chiusi o nuove volumetrie/superfici.
- Compatibilità estetica e tecnica: l’opera deve armonizzarsi con l’edificio e avere minimo impatto visivo.
Principio stabilito dalla Cassazione
La Corte ha ribadito che basta l’assenza di uno solo di questi requisiti per far decadere la qualificazione dell’opera come edilizia libera. In tal caso, è necessario il permesso di costruire.
La sentenza evidenzia che strutture realizzate per ampliare in modo stabile gli spazi destinati all’attività commerciale non possono essere considerate “pergotende”, ma veri e propri interventi edilizi che trasformano in modo permanente il suolo.
Implicazioni operative
Le aziende che hanno installato o intendono installare strutture esterne a servizio di attività commerciali devono:
- Verificare la piena rispondenza delle opere ai requisiti di edilizia libera.
- In caso contrario, presentare richiesta di permesso di costruire.
- Evitare l’utilizzo improprio della nozione di “pergotenda” per eludere i controlli edilizi.
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