Con la presente si informa che, in seguito alla pubblicazione del Decreto Legge 69/2024, cosiddetto “Salva-casa”, sono state introdotte importanti novità in materia di edilizia libera, recepite e interpretate anche nella recentissima sentenza n. 576 del 17 giugno 2024 del TAR Marche.
1. Pergolati e Pergotende: edilizia libera a determinate condizioni
Ai sensi della nuova lettera b-ter) del comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, rientrano tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera le seguenti opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, anche con strutture fisse di sostegno:
- tende, tende da sole, tende da esterno,
- tende a pergola con telo retrattile (anche impermeabile),
- tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili.
Condizioni necessarie per l’edilizia libera:
- devono essere aperte su tutti i lati e non creare spazi stabilmente chiusi;
- devono essere compatibili con l’estetica e l’architettura preesistenti;
- devono ridurre al minimo impatto visivo e ingombro apparente.
Nota bene: non rileva che tali strutture siano o meno stabilmente ancorate al suolo.
2. Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA)
Il decreto ha altresì incluso tra gli interventi di edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti, anche se chiudono porticati, purché:
- non determinino la creazione di nuovi volumi;
- non comportino mutamenti di destinazione d’uso (anche da superficie accessoria a utile);
- garantiscano una naturale microaerazione;
- abbiano un impatto visivo minimo e rispettino le linee architettoniche esistenti;
- siano totalmente trasparenti, amovibili e finalizzate a:
- protezione dagli agenti atmosferici,
- miglioramento dell’efficienza acustica ed energetica,
- contenimento delle dispersioni termiche,
- parziale impermeabilizzazione da pioggia.
3. Precisazione giurisprudenziale (TAR Marche)
La sentenza del TAR Marche ha riconosciuto che le modifiche normative traducono in diritto positivo l’orientamento giurisprudenziale prevalente. Pur non applicandosi ratione temporis al caso esaminato, la sentenza ribadisce che le strutture di cui sopra non necessitano di titolo edilizio, se rispettano le condizioni elencate.



