Regime edilizio dei pergolati – Quando è necessaria l’autorizzazione tramite permesso di costruire – Sentenza n. 10103/2024 del TAR Lazio

Premessa
Recenti pronunce giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 10103/2024 del TAR Lazio, hanno ribadito i criteri interpretativi in merito alla qualificazione edilizia del pergolato. Tali strutture, spesso realizzate a servizio di immobili residenziali o commerciali, non sempre rientrano nell’ambito dell’edilizia libera. In determinate condizioni, esse configurano interventi di ristrutturazione edilizia, con necessità di ottenere permesso di costruire.


Criteri per la qualificazione del pergolato
Il pergolato può rientrare nell’edilizia libera soltanto se:

  • Ha modeste dimensioni;
  • È privo di chiusure laterali permanenti;
  • Non è ancorato in modo stabile al suolo;
  • È destinato a funzione ornamentale e di ombreggiamento, senza incidere sull’uso dell’immobile.

Viceversa, il pergolato assume rilievo edilizio ed urbanistico, richiedendo permesso di costruire, qualora:

  • Sia realizzato con materiali durevoli e con ancoraggio permanente al suolo;
  • Comporti un aumento della superficie utile, soprattutto se destinata ad attività economiche (es. bar, ristorazione);
  • Sia dotato di chiusure verticali anche se rimovibili, che determinano un uso permanente degli spazi;
  • Implichi una trasformazione urbanistica e funzionale dell’area pertinenziale.

Caso specifico TAR Lazio n. 10103/2024
Nel caso analizzato dal TAR Lazio:

  • La struttura in oggetto era un pergolato in metallo con teli plastici laterali;
  • Era a servizio di un’attività commerciale (bar);
  • Determinava un aumento di superficie utile e una modifica stabile della destinazione d’uso dell’area pertinenziale;
  • La superficie realizzata eccedeva di oltre 1000 mq rispetto a quanto dichiarato nella CILA.

Conclusione del TAR: l’opera rappresenta una ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire e, in sua assenza, è da considerarsi abusiva e soggetta a demolizione.


Indicazioni operative
Si raccomanda agli uffici competenti e ai tecnici incaricati:

  • Di valutare attentamente materiali, dimensioni, stabilità e funzione delle strutture denominate “pergolati”;
  • Di richiedere il permesso di costruire quando l’opera costituisce un nuovo organismo edilizio con effetti permanenti sul territorio;
  • Di prestare particolare attenzione a interventi in aree vincolate, ove è necessaria anche autorizzazione paesaggistica.

Conclusioni
Il pergolato non può essere considerato automaticamente un elemento di arredo o edilizia libera. In presenza di caratteristiche strutturali permanenti e di impatti urbanistici rilevanti, si configura come ristrutturazione edilizia a tutti gli effetti. La mancata acquisizione del titolo abilitativo comporta l’illegittimità dell’opera e l’obbligo di demolizione.