Tende da sole assimilate agli arredi: ASSITES chiede al Ministero chiarezza e tutela per le PMI del settore

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L’Associazione interviene nella consultazione sul nuovo regime EPR: «Non si possono estendere automaticamente ai sistemi ombreggianti obblighi e costi concepiti per il fine vita dei mobili».

Roma, 7 agosto 2026 – ASSITES, Associazione Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche Oscuranti, interviene nella consultazione pubblica avviata il 3 agosto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo “Schema di regolamento per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei mobili e dei prodotti da arredo”.

L’Associazione ha esaminato immediatamente lo schema e la relativa documentazione tecnica, rilevando una criticità potenzialmente molto dannosa per le imprese italiane produttrici di tende e schermature solari.

Nell’ “Allegato I” del provvedimento sono infatti espressamente richiamate le tende da sole tra i prodotti da arredo per esterni, i sistemi ombreggianti e oscuranti mobili aventi funzione di arredo e il codice Prodcom 13962110, relativo a “teloni, tende da sole e tendine parasole”.

Una formulazione così ampia rischia di assoggettare al futuro regime EPR anche le tende da sole realizzate su misura e installate stabilmente sugli edifici, senza distinguerle dagli elementi liberamente movimentabili e con prevalente funzione di arredo.

Il futuro regime EPR non nasce, tuttavia, come un sistema trasversale destinato indistintamente a tutti i prodotti utilizzati negli spazi interni ed esterni. Il percorso preparatorio è stato sviluppato specificamente per organizzare la gestione del fine vita dei mobili e dei prodotti della filiera dell’arredo.

In questa prospettiva, nel 2024 è stato costituito un sistema consortile dedicato al riuso, alla raccolta e al recupero dei prodotti d’arredo. Nell’aprile 2025 è stato quindi sottoscritto con il Ministero un accordo di programma per avviare analisi territoriali, sperimentazioni e attività propedeutiche alla definizione del futuro regime EPR.

Le attività annunciate riguardavano espressamente i mobili a fine vita e le loro specifiche criticità: beni voluminosi, spesso multimateriale, caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da particolari modalità di raccolta, separazione e recupero.

È proprio alla luce di questa origine che l’inserimento delle tende da sole nell’attuale schema di regolamento risulta ancora meno comprensibile e desta forte preoccupazione.

Prodotti tecnici installati stabilmente sugli edifici rischiano infatti di essere attratti in un sistema organizzativo ed economico progettato e sperimentato sulla base delle caratteristiche e dei flussi di rifiuto propri dei mobili.

«Non contestiamo gli obiettivi ambientali del provvedimento, che condividiamo pienamente», dichiara Fabio Gasparini, Presidente di ASSITES. «Chiediamo però di comprendere sulla base di quali presupposti un sistema nato per il fine vita dei mobili sia stato esteso anche alle tende da sole. Non si possono applicare automaticamente gli stessi obblighi a prodotti che svolgono funzioni profondamente differenti».

Lo schema prevede che produttori e importatori contribuiscano ai costi di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento attraverso un contributo ambientale applicato ai prodotti immessi sul mercato. La sua determinazione dovrebbe tenere conto, tra gli altri parametri, della tipologia e della quantità dei prodotti, del peso, dei materiali impiegati, della durabilità, della riparabilità, della smontabilità e della riciclabilità.

Il contributo rappresenterebbe pertanto un nuovo costo connesso all’immissione del prodotto sul mercato, suscettibile di riflettersi sul prezzo finale sostenuto dal cliente.

Se l’attuale formulazione fosse confermata, i produttori e gli importatori di tende da sole potrebbero essere obbligati:

  • a iscriversi a un nuovo Registro nazionale;
  • ad aderire a un sistema individuale o collettivo;
  • a versare un contributo ambientale per i prodotti immessi sul mercato;
  • a comunicare periodicamente i quantitativi commercializzati;
  • ad adeguare i propri sistemi amministrativi, gestionali e informatici;
  • a sostenere ulteriori costi di rendicontazione, controllo e conformità.

Il contributo ambientale sarebbe destinato a finanziare non soltanto la gestione materiale dei rifiuti, ma anche il funzionamento dei sistemi individuali e collettivi e del Centro di coordinamento, la raccolta e il monitoraggio dei dati, le attività informative, i controlli e gli audit.

Tali oneri si aggiungerebbero ai costi che molte imprese del comparto già sostengono per la gestione e il conferimento dei rifiuti generati nell’ambito della propria attività, per il recupero o lo smaltimento dei materiali e dei prodotti rimossi durante gli interventi di sostituzione e per la gestione degli imballaggi.

Le aziende sono inoltre già tenute a rispettare precisi obblighi in materia di marcatura CE, dichiarazione di prestazione, sicurezza dei prodotti e conformità alle norme tecniche ed energetiche.

L’attuale formulazione rischia quindi di determinare un ulteriore aggravio economico e amministrativo senza che sia stato chiarito il rapporto con i costi di gestione già sostenuti dalla filiera e senza una valutazione specifica delle caratteristiche, delle modalità di installazione e del fine vita delle schermature solari.

L’impatto sarebbe particolarmente significativo per un comparto costituito in larga misura da piccole e medie imprese, molte delle quali realizzano prodotti su misura e operano attraverso una filiera articolata di fabbricanti, assemblatori, rivenditori e installatori.

L’assenza di una delimitazione inequivocabile potrebbe inoltre generare incertezza nell’individuazione dei soggetti obbligati, nella quantificazione dei prodotti immessi sul mercato e nella determinazione del contributo. I relativi costi rischierebbero di incidere sulla competitività delle imprese e di riflettersi sui prezzi applicati a famiglie, condomìni e operatori economici.

«Prima di introdurre nuovi contributi e adempimenti occorre verificare che i prodotti interessati siano effettivamente riconducibili alla filiera disciplinata e che esistano modalità di raccolta e trattamento adeguate alle loro caratteristiche», prosegue Gasparini. «Le imprese delle schermature solari non possono essere chiamate a finanziare un sistema costruito sulla gestione del fine vita di prodotti diversi, per di più in aggiunta agli oneri ambientali e di smaltimento che già affrontano».

Le tende esterne e le schermature rientranti nel campo di applicazione della norma armonizzata UNI EN 13561 sono prodotti da costruzione soggetti a marcatura CE e dichiarazione di prestazione, con specifici requisiti prestazionali e di sicurezza, tra i quali la resistenza al carico del vento.

La loro natura tecnica è confermata anche da ENEA, che individua le schermature solari come sistemi mobili applicati solidalmente all’involucro edilizio o ai suoi componenti, posti a protezione delle superfici vetrate e caratterizzati da specifiche prestazioni energetiche valutate mediante il fattore di trasmissione solare totale gtot.

La medesima qualificazione è recepita dai CAM Edilizia che, al criterio 2.3.8 “Radiazione solare”, prevedono l’impiego di schermature solari mobili esterne montate solidalmente all’involucro edilizio o ai suoi componenti e richiedono il conseguimento di specifiche prestazioni secondo la UNI EN 14501.

Anche il riconoscimento, a decorrere dal 2015, di specifiche agevolazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari ne conferma la funzione energetica ed edilizia.

In questo contesto, l’aggettivo “mobili” indica la capacità della schermatura di essere aperta, chiusa o regolata in funzione dell’irraggiamento solare, non la sua natura di bene liberamente movimentabile o assimilabile a un mobile da arredo.

ASSITES ha pertanto predisposto proprie osservazioni, chiedendo al Ministero di distinguere chiaramente gli elementi liberamente movimentabili con prevalente funzione di arredo dalle schermature solari tecniche; di escludere dal regime EPR dell’arredo quelle installate solidalmente all’involucro edilizio; di adottare criteri fondati sulla funzione del prodotto, sulle modalità di installazione e sui relativi riferimenti normativi; di valutare preventivamente l’impatto economico e amministrativo sulle PMI e di coinvolgere le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore nella definizione delle disposizioni applicative.

La posizione di ASSITES è coerente anche con l’indirizzo europeo in materia di semplificazione. Attraverso i pacchetti “Omnibus”, l’Unione europea ha fissato l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi del 25% per la generalità delle imprese e del 35% per le PMI, salvaguardando gli obiettivi ambientali ma promuovendo regole più semplici e costi di conformità proporzionati.

«Sarebbe contraddittorio introdurre nuovi costi e adempimenti a carico delle PMI sulla base di una classificazione incerta dei prodotti», sottolinea Gasparini. «La transizione ambientale richiede il coinvolgimento delle imprese, ma deve essere costruita attraverso regole chiare, proporzionate e coerenti con le caratteristiche di ciascuna filiera».

La consultazione resterà aperta fino al 3 settembre 2026. ASSITES continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione del provvedimento e a rappresentare le istanze del comparto presso le sedi competenti, affinché le osservazioni presentate trovino effettivo riscontro nella formulazione definitiva del regolamento.

«Resteremo costantemente impegnati su questo dossier», conclude il Presidente Gasparini, «pronti a intervenire in ogni fase del percorso affinché le modifiche richieste vengano recepite e le imprese del nostro settore siano adeguatamente tutelate».