Pergotende retrattili e vincolo paesaggistico – novità giurisprudenziali

Con la presente desideriamo informarvi di una recente pronuncia del TAR Campania (sentenza n. 122 del 7 gennaio 2025), che fornisce importanti chiarimenti in materia di pergotende retrattili in area vincolata paesaggisticamente e sui limiti dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica.


1. Contesto e contenuto della sentenza

Secondo il TAR Campania:

  • Una pergotenda retrattile e amovibile, priva di chiusure stabili e con struttura leggera, può essere qualificata come edilizia libera, anche se posta in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
  • Non è richiesto un titolo edilizio (né permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica) se l’intervento rientra in quelle condizioni previste dall’art. 6, comma 1, lett. b-ter) del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
  • Il discrimine, infatti, è funzionale: l’elemento principale dell’intervento dev’essere la tenda (o telo) retrattile, mentre la struttura accessoria deve avere caratteristiche leggere, smontabili, prive di elementi di stabilità permanente.
  • In materia paesaggistica, il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, allegato A, punto A.17, esclude l’obbligo di autorizzazione per installazioni esterne facilmente amovibili (tende, elementi ombreggianti, strutture leggere prive di ancoraggi permanenti), anche in zona vincolata.
  • Il TAR ha annullato un ordine comunale di demolizione, ritenendo che l’intervento era stato oggetto di una comunicazione CILA legittima e che l’amministrazione non aveva fornito prove tecniche sufficienti per qualificarlo come nuova costruzione.

2. Implicazioni per le imprese associate

Alla luce di questa pronuncia, si evidenziano alcune conseguenze rilevanti che le aziende operanti nel settore delle strutture esterne e dell’arredo urbano dovrebbero considerare:

  1. Più chiarezza progettuale
    In fase di progettazione dell’opera, è opportuno verificare che la struttura sia effettivamente leggera, priva di chiusure fisse, smontabile e accessoria rispetto al telo, per restare nell’alveo dell’edilizia libera.
  2. Riduzione degli oneri autorizzatori
    Quando le condizioni richieste sono rispettate, non è necessario richiedere permessi edilizi né autorizzazioni paesaggistiche, anche se l’intervento interessa aree vincolate.
  3. Importanza della documentazione tecnica
    In caso di contestazione da parte del Comune, è fondamentale che il progetto e la documentazione tecnica dimostrino la natura “mobile” e non permanente della struttura, per opporsi a eventuali ordini demolitori.
  4. Vigilanza sugli strumenti comunali
    I regolamenti edilizi locali (RUEC, regolamenti paesaggistici, norme sui vincoli) talvolta contengono disposizioni più restrittive: è necessario verificarli preventivamente per evitare incompatibilità.
  5. Approccio difensivo nei casi controversi
    Se un’amministrazione intende disporre provvedimenti repressivi (demolizione, ordinanze), deve motivarli adeguatamente e avviare un procedimento di autotutela ai sensi della legge 241/1990, prima di intervenire, specialmente se è già stata presentata una comunicazione CILA.

3. Raccomandazioni operative

  • Nei progetti futuri, predisporre dettagli costruttivi e relazioni tecniche che evidenzino la natura smontabile e retrattile delle strutture.
  • In fase di sopralluogo presso i clienti o le amministrazioni, verificare che non vi siano vincoli locali aggiuntivi che possano richiedere autorizzazioni straordinarie.
  • Qualora un Comune imponga provvedimenti restrittivi (ordine demolitorio, diffida, inottemperanza), valutare la possibilità di proporre un ricorso amministrativo (o opposizione) facendo leva sui principi espressi nella sentenza del TAR Campania.
  • Mantenere una documentazione chiara relativamente alle funzionalità retrattili e smontabili dell’opera (fotografie, relazioni, piante, sezioni, descrizione dei materiali).

Restiamo a disposizione per approfondimenti tecnici, redazione di relazioni, consulenze legali o per supporto nella difesa amministrativa.