Obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali

Come anticipato il 21.05.2025 è stato approvato dal Senato il disegno di legge (AS 1482) di conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.La Legge 27 maggio 2025, 2. 78, pubblicata sulla G.U. n.124 del 30 maggio 2025, ha previsto il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature: voce B-II, nn. 1, 2 e 3, art. 2424 c.c.) e ha differenziato la decorrenza dell’obbligo in base alla dimensione aziendale, stabilendo le seguenti scadenze:

  • 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
  • 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese.

L’obbligo assicurativo non si applica a immobili costruiti senza titolo edilizio o per i quali non è stato completato un procedimento di sanatoria e che le polizze dovranno coprire i danni diretti causati da eventi catastrofali (come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), a fabbricati, impianti e terreni.
Nonostante la normativa non preveda una sanzione per il mancato adempimento, le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo rischiano di essere escluse da contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie da parte dello Stato, soprattutto in situazioni di emergenza legate ad eventi calamitosi, comprese le garanzie del Fondo di garanzia delle PMI per l’accesso al credito.Vi ricordiamo che Assites ha sottoscritto una convenzione con primario Broker per la stipula di tali coperture assicurative.


Qualora interessate, le imprese associate potranno chiedere delucidazioni e proposte ai ns Uffici: Onde rendere più fattivo il contatto con il broker sarebbe utile inviare il presente questionario, peraltro necessario per sviluppare un preventivo personalizzato.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento,