La sentenza TAR Sicilia n. 289/2025 chiarisce in modo netto quando una struttura come una pergotenda non può essere considerata edilizia libera, anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto “Salva Casa” (D.L. 69/2024, convertito in L. 105/2024).
Contesto del ricorso
Una cittadina aveva ricevuto una sanzione amministrativa per aver realizzato, su un’area di fronte alla propria abitazione, opere abusive, tra cui:
- muretti perimetrali con rete metallica,
- cancello carrabile con pilastri in cemento armato,
- pavimentazione in cemento,
- gazebo con telo plastico (definito come “pergotenda” dalla ricorrente),
- aiuola con pianta ornamentale.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha sostenuto che:
- La particella catastale era errata e l’area non era formalmente di sua proprietà.
- Il gazebo (pergotenda) era un’opera leggera e amovibile, quindi rientrava nell’edilizia libera secondo l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e le modifiche del “Salva Casa”.
- Il provvedimento era carente di motivazione e riferito a opere da tempo esistenti.
Decisione del TAR
Il TAR rigetta il ricorso con queste motivazioni principali:
1. La proprietà dell’area non è rilevante
La sanzione edilizia può colpire anche chi ha eseguito le opere, non solo il proprietario del terreno.
2. Non è edilizia libera
Le opere realizzate non possono essere considerate singolarmente, ma vanno valutate nel loro complesso. In questo caso, l’intervento era un’unica nuova costruzione, comprendente:
- strutture stabili (muretti, cemento, pilastri),
- una copertura permanente (gazebo).
3. Cosa non è una pergotenda in edilizia libera
Secondo la giurisprudenza citata:
- La pergotenda può rientrare in edilizia libera solo se è:
- leggera e non infissa stabilmente al suolo,
- dotata di tenda retrattile,
- non crea nuovi volumi né spazi chiusi o abitabili,
- ha una funzione accessoria, come protezione da sole o pioggia.
- Nel caso in esame, la struttura era troppo permanente e stabile, non conforme alle caratteristiche della vera pergotenda.
4. Sanatoria solo per l’intervento unitario
Quando le opere sono tra loro connesse, non si può sanare solo una parte (es. il gazebo). Si deve:
- o rimuovere tutto (ripristino),
- o sanare tutto insieme, con domanda ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001.
Conclusione della sentenza
Il TAR ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. La pergotenda, in questo caso, non rientrava nell’edilizia libera perché era parte di un intervento edilizio stabile e strutturale.
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