Obbligo di Assicurazione contro i Rischi Catastrofali – Adeguamento entro il 31 marzo 2025

Si ricorda che il 31 marzo 2025 scadrà il termine per l’adeguamento all’obbligo di stipula di un’assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. Il Decreto del MEF 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, disciplina le modalità attuative di tale obbligo.

vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025 il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), recante il Regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Con questo provvedimento vengono chiarite le regole per i premi assicurativi e i limiti di indennizzo delle polizze obbligatorie aziendali contro terremoti, alluvioni e frane. Tutte le imprese soggette all’obbligo devono stipulare una polizza assicurativa conforme alla normativa entro il 31 marzo 2025.

Il decreto entrerà in vigore il 14 marzo 2025, come stabilito dal DL Proroghe Termini 2024, convertito nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025.

Principali disposizioni del decreto

Art. 1 – Definizioni e ambito di applicazione

Le imprese obbligate alla stipula della polizza sono:

  • Imprese italiane con sede legale in Italia;
  • Imprese estere con una stabile organizzazione in Italia.

Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole (art. 2135 c.c.), che seguono regimi specifici.

I beni assicurabili sono quelli iscritti a bilancio come immobilizzazioni materiali, tra cui:

  • Terreni;
  • Fabbricati (inclusi impianti, strutture fisse e opere murarie);
  • Impianti e macchinari (inclusi sistemi a controllo numerico);
  • Attrezzature industriali e commerciali (macchinari, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.).

Il regolamento consente alle aziende di aderire a polizze collettive, riducendo i costi per i contraenti.

Per quanto riguarda i beni esclusi dalla copertura, viene specificato che sono esclusi gli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti senza autorizzazioni. Resta da chiarire in modo inequivocabile quale tipologia di abuso escluda la copertura assicurativa per evitare interpretazioni penalizzanti per le imprese.

Non sono coperti dalla polizza i danni derivanti da guerre, terrorismo, esplosioni nucleari e sostanze tossiche.

Art. 3 – Eventi coperti dalle polizze

Le polizze coprono i seguenti eventi:

  • Alluvione, inondazione, esondazione: fuoriuscita di acqua da fiumi, bacini o laghi con trasporto di sedimenti;
  • Sisma: sommovimento della crosta terrestre localizzato dalla Rete sismica nazionale dell’INGV. Le scosse successive (entro 72 ore) sono considerate parte dello stesso sinistro;
  • Frana: movimento rapido di terra e rocce lungo un pendio per azione della gravità.

Art. 4 – Premi assicurativi e aggiornamenti periodici

I premi assicurativi devono essere proporzionali al rischio, considerando:

  • L’ubicazione dell’impresa;
  • La vulnerabilità dei beni assicurati;
  • Le serie storiche, mappe di rischio e modelli predittivi.

Il decreto ha recepito, in parte, le osservazioni di CONFAPI, prevedendo una riduzione dei premi per le imprese che adottano misure di prevenzione. Inoltre, le imprese di minori dimensioni non saranno penalizzate se non possono investire in grandi adeguamenti infrastrutturali.

I premi saranno aggiornati periodicamente per garantirne l’adeguatezza rispetto ai nuovi rischi.

Art. 6 – Franchigie e danno a carico dell’assicurato

  • Per polizze fino a 30 milioni di euro, è prevista una franchigia massima del 15% del danno indennizzabile;
  • Per polizze sopra i 30 milioni di euro, le franchigie sono negoziabili tra le parti.

Art. 7 – Massimali e limiti di indennizzo

  • Fino a 1 milione di euro: copertura totale;
  • Da 1 a 30 milioni di euro: copertura di almeno il 70% della somma assicurata;
  • Sopra i 30 milioni di euro: condizioni negoziabili.

Per polizze fino a 1 milione di euro, è possibile aderire a contratti collettivi, con criteri di rischio differenziati per esigenze specifiche.

Art. 8 – Trasparenza delle offerte assicurative

Le compagnie assicurative devono garantire massima trasparenza, pubblicando sui loro siti web:

  • Documenti previsti dal Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005, art. 185);
  • Dettagli sui contratti, le condizioni di copertura e le limitazioni delle polizze obbligatorie;
  • Strumenti per confrontare offerte e costi prima della stipula di una polizza.

Conseguenze per le aziende inadempienti

Le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo possono essere escluse dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Non sono previste sanzioni pecuniarie.


Cosa fare ora?

  1. Verificare se la propria impresa rientra nell’obbligo assicurativo.
  2. Consultare il testo completo del decreto al seguente link: Gazzetta Ufficiale
  3. Valutare le migliori offerte assicurative. Assites ha sottoscritto una convenzione con un Broker assicurativo che resta a vostra disposizione per darvi maggiori informazioni.