Il 5 marzo us è stato pubblicato il decreto ministeriale di attuazione dell’art. 22 del c.d. Decreto Coesione, che prevedeva un nuovo sgravio contributivo totale per l’assunzione di under 35 al primo contratto a tempo indeterminato o per la trasformazione, di un contratto di lavoro subordinato, da tempo determinato a tempo indeterminato. Il D.L. n. 60/2024 (come convertito dalla Legge n. 95/2024) all’art. 22, prevedeva, infatti, un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per un periodo massimo di 24 mesi. Tuttavia, l’articolo 2 del decreto attuativo, emesso dopo l’autorizzazione da parte della UE, ha ridotto il periodo agevolato, stabilendo che il Bonus Giovani possa essere riconosciuto solo per assunzioni effettuate a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025. |
NOVITA’ |
L’esonero totale potrà essere richiesto per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel periodo dal 31 gennaio 2025 (data in cui è stata concessa l’autorizzazione UE) al 31 dicembre 2025. Inoltre, per ottenere lo sgravio contributivo sarà obbligatorio presentare domanda all’Inps prima dell’assunzione, una condizione non prevista nel precedente Decreto Coesione. Alla luce di quanto innanzi, i datori di lavoro che hanno assunto giovani dal 1° settembre 2024 al 30 gennaio 2025, sulla scorta dei requisiti precedentemente annunciati, dovranno essere esclusi dalla concessione dell’agevolazione. |
IN SINTESI |
assunzione di giovani under 35 prima assunzione/trasformazione contratto a tempo indeterminato esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati assunzioni o trasformazioni effettuate dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 applicazione massima esonero per 24 mesi |
MISURA DEL BENEFICIO |
L’agevolazione prevede l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, individuando due massimali, differenziati sulla base del territorio in cui è situata la sede di lavoro: 650 euro mensili, per ciascun lavoratore, per le assunzioni di lavoratori con sede nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, dove per sede di lavoro debba intendersi quella “effettiva”, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio; 500 euro mensili, per ciascun lavoratore, in tutti gli altri casi e con l’ulteriore limite che l’ammontare dell’agevolazione non superi il 50 % dei costi salariali, così come definiti in base al punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi INAIL. |
CASI DI ESCLUSIONE |
Non possono fruire dell’esonero le “imprese in difficoltà” (punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento UE n. 651/2014) e i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero (articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015). Sono esclusi, altresì, dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e l’assunzione di personale dirigenziale. Costituiscono motivo di esclusione del beneficio i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, effettuati nei 6 mesi precedenti l’assunzione e i licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva. Invece, è motivo di revoca, con obbligo di restituzione dell’indebito fruito, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nei 6 mesi successivi all’assunzione di un lavoratore assunto con il “Bonus Giovani” o impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo. |
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE |
La domanda va inoltrata all’INPS, esclusivamente in via telematica, secondo istruzioni che saranno successivamente esplicitate da parte dell’Istituto. L’INPS, dopo le opportune verifiche, comunicherà telematicamente al datore di lavoro la sussistenza dell’effettiva disponibilità di risorse per accedere all’agevolazione. A quest’ultimo è dato il termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro, che costituisce titolo all’incentivo, e per comunicare all’INPS, sempre attraverso procedura telematica, l’avvenuta stipula. A fronte dell’ammissione allo sgravio contributivo, l’INPS quantifica l’ammontare degli importi erogabili per ciascuna annualità, provvedendo ad accogliere le richieste solo ove sussista la capienza di risorse sufficienti da suddividere per i 24 mesi di agevolazione. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo del decreto attuativo |