PATENTE CANTIERI EDILI – CIRCOLARE N. 9326 DEL 9 DICEMBRE 2024

A seguito dell’entrata in vigore del Sistema di qualificazione a crediti, obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili, si forniscono chiarimenti sull’applicazione delle sanzioni e sui relativi adempimenti.


1. Obbligo di possesso della patente: eccezioni

L’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 19/2024, stabilisce che a partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della patente a punti, salvo specifiche eccezioni:

  1. Periodo transitorio: Dal 23 settembre al 31 ottobre 2024, è stato possibile operare presentando una autocertificazione trasmessa tramite PEC.
  2. Esecuzione di contratti in corso: È consentito completare lavori già avviati, purché eseguiti per oltre il 30% del valore contrattuale. Questo si applica esclusivamente a titolari di patente che, durante l’esecuzione, abbiano subito decurtazioni di crediti al di sotto della soglia minima di 15 crediti.
    • Tale eccezione non è valida per chi è privo di patente o non ha presentato domanda tramite il portale dedicato.

Onere della prova: Spetta al titolare della patente dimostrare il rispetto delle condizioni sopra indicate, fornendo documentazione contrattuale dettagliata.


2. Regime sanzionatorio

Il comma 11 dell’articolo 27 introduce un regime sanzionatorio specifico per:

  • Operazioni senza patente o con patente avente meno di 15 crediti.

Importo delle sanzioni:

  • Pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.
  • Determinato in base al contratto, capitolato o preventivo accettato.
  • In assenza di documentazione, il minimo applicabile è di 6.000 euro.

Competenza per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni:

  • Tutti gli organi di vigilanza previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2008.
  • L’Ispettorato del lavoro territoriale competente emetterà l’ordinanza-ingiunzione.

Destinazione delle sanzioni: Gli importi saranno destinati al bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per finanziare i sistemi informatici connessi al rilascio e all’aggiornamento delle patenti.


3. Provvedimenti interdittivi

In caso di violazioni, oltre alla sanzione amministrativa, è prevista:

  • Esclusione dai lavori pubblici: Per un periodo di sei mesi, con comunicazione all’ANAC e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  • Allontanamento immediato dal cantiere: In caso di assenza della patente o di punteggio inferiore a 15 crediti.

4. Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

L’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare:

  • Il possesso della patente o di documenti equivalenti da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Sanzioni applicabili:

  1. Mancata verifica della patente o attestazione SOA: Sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro, con possibilità di diffida.
  2. Affidamento a soggetti con patente inferiore a 15 crediti: Stessa sanzione del punto precedente.
  3. Decurtazione di crediti successiva all’affidamento: Applicazione della sanzione dell’articolo 27, comma 11.

5. Sospensione e revoca della patente

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha predisposto moduli per la sospensione e la revoca della patente. Una versione digitale è in fase di rilascio.

Nota finale: Per ulteriori dettagli operativi e per accedere alla modulistica, si invita a consultare il sistema informativo Vico.


Indicazioni sui pagamenti: Gli importi delle sanzioni vanno versati tramite PagoPA, utilizzando il codice IBAN indicato dall’Ispettorato. I trasgressori devono compilare correttamente la causale di versamento per evitare contestazioni.