Salva Casa: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 69/2024. Tutte le novità per il Testo Unico Edilizia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo provvedimento del Governo intitolato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Ecco tutte le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia.

Il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69, noto come “Decreto Salva Casa”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024. Questo decreto introduce un importante pacchetto di modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Decreto Salva Casa: la struttura

Nessuna sorpresa nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto Legge n. 39/2024 è composto da appena 4 articoli, ma è prevedibile che ne verranno aggiunti molti altri in fase di conversione in legge, che dovrà concludersi entro il 28 luglio 2024:

  • Art. 1 – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
  • Art. 2 – Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19
  • Art. 3 – Norme finali e di coordinamento
  • Art. 4 – Entrata in vigore

Numerose le novità già annunciate, tra cui alcune importanti modifiche al Testo Unico Edilizia:

  • Art. 6: inserimento delle tende e pergotende tra gli interventi di edilizia libera e una piccola modifica riguardante le vetrate panoramiche (VePA);
  • Art. 9-bis: significativa modifica alla definizione di stato legittimo;
  • Art. 23-ter: relativo al mutamento d’uso urbanisticamente rilevante;
  • Art. 34-bis: rivisitazione complessiva del concetto di tolleranze;
  • Art. 36: modifica che esclude dalla doppia conformità edilizia e urbanistica gli abusi minori;
  • Inserimento dell’art. 36-ter per la sanatoria delle piccole difformità edilizie;
  • Fondo per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale.

Edilizia libera: tende, pergotende e VePA

Entrando nel dettaglio, una modifica all’art. 6, comma 1, lettera b-bis) prevede che le vetrate panoramiche (VePA) possano essere installate anche nei porticati. Inoltre, con l’introduzione della nuova lettera b-ter), si cerca di risolvere il problema delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Queste opere, costituite principalmente da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, e tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, possono essere considerate interventi di edilizia libera se:

  • Non determinano la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, evitando variazioni di volumi e superfici;
  • Hanno caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche tali da minimizzare l’impatto visivo e l’ingombro apparente;
  • Si armonizzano con le linee architettoniche preesistenti.

Questi interventi devono comunque rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore, tra cui le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Decreto Legge n. 69/2024