Patente a punti nei cantieri: pubblicato il testo del decreto legge

Dal 1° ottobre 2024 sarà richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della “Patente a punti” o come meglio specificato dalla legge della “Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri“.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024 il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che introduce l’obbligo della patente a punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di Qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, precisando che deve essere in classifica pari o superiore alla III.

VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE

Di seguito elenchiamo le 29 violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente secondo l’articolo 27 del D.Lgs. 81/08:

  1. Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtati
  2. Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtati
  3. Omessi formazione e addestramento: 2 punti decurtati
  4. Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti decurtati
  5. Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti decurtati
  6. Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtati
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti decurtati
  8. Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti decurtati
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
  11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti decurtati
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtati
  13. Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1 punti decurtati
  14. Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtati
  15. Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti decurtati
  16. Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti decurtati
  17. Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti decurtati
  18. Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti decurtati
  19. Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti decurtati
  20. Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati
  21. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtati
  22. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati
  23. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati
  24. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
  25. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti decurtati
  26. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtati
  27. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti decurtati
  28. Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati
  29. Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati.

ART. 157 DEL D.LGS. 81/08:

SANZIONI PER I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI

Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettere b-bis) e c), 101, comma 1, primo periodo.

Il settore dell’edilizia è uno dei settori in cui si registra la maggioranza degli infortuni mortali ed è quindi fondamentale adottare la massima attenzione sia nella fase di individuazione delle misure di sicurezza per l’esecuzione dell’opera, sia nell’individuare i soggetti che dovranno intervenire nel cantiere.

Il testo della legge 56/2024 rimanda a successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, per:

  • individuare le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima
  • definire i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8
  • individuare i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Patente a punti cantieri: rilascio e autocertificazione

La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
  3. adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  4. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del D.L. 36/2022.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Esonero della patente a punti per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Se opero nei cantieri senza patente cosa succede?

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15  viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301 – bis del testo unico sicurezza (*) – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – , nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni vengono applicate a coloro che operano con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

* 1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

I punti decurtati si possono recuperare?

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

      Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti alla patente

      Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

      Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi.

      L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.