COMPENSAZIONE CREDITO INVESTIMENTI 4.0

A seguito del blocco dei codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta investimenti 4.0 come indicato nella risoluzione n. 19/E del 12-04-2024 dell’Agenzia delle Entrate (in allegato), nella serata di ieri 16 Aprile 2024, sono stati pubblicati nuovi interessanti aggiornamenti a riguardo, attraverso una FAQ.

Nello specifico si può procedere alla compensazione del codice tributo 6936 denominato “Credito d’imposta Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A” per gli investimenti effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.